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Jacopo Giliberto

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reti energia

27 febbraio 2013 - 20:29

a copparo, ferrara, dove l’energia non finisce mai.

l’energia che non finisce mai sgorga da una spaccatura nella terra sabbiosa.
il metano gorgoglia insieme con acqua salatissima e tossica vomitata dal ventre della terra, digestione di torbe che erano fondo del mare.

bisogna scendere da copparo verso jolanda di savoia.

dire “scendere”, nella grande bonifica ferrarese, è una parola troppo impegnativa.
andando da copparo verso il delta e verso l’adriatico, tutto in apparenza è piatto spiattito appiattito tabula rasa. rane e zanzare.

invece no. si scende, a tratti, e si sale.

sembra una tavola, ma da una parte si scende fino a uno, due, tre metri sotto il livello del mare.
da un’altra parte invece si sale, come è alto il palazzetto di zenzalino che diventava un’isola quando il po rompeva e spantegava sulla pianura.

copparo è un comune grande 404 chilometri quadri, due volte l’intera provincia di trieste.

bisogna scendere da copparo verso jolanda di savoia.
dopo il curvone di zenzalino con il suo viale alberato lunghissimo e prospettico (sono ricresciuti i pioppi meravigliosi, dopo il grande taglio?), si prende a sinistra verso ambrogio. il mobilificio d’angolo non ci interessa; divani e credenze un’altra volta. invece ci interessa il casolare di via salmastri 3.

via salmastri: dice tutto.

perché è lì, dietro la casa, vicino al canale che porta via le acque di bonifica verso l’idrovora, è lì che sgorga l’acqua salmastra.

fedora quattrocchi è una scienziata dell’ingv (istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) e mi spiega che nel sottosuolo di via salmastri, frazione ambrogio, comune di copparo, provincia di ferrara ci sono queste torbe che fermentano.

sono torbe in più strati, depositi a forma di lente, schiacciati e piatti sotto le sabbie e le argille depositate dai millenni.
alcune falde di torba sono a 250 metri di profondità, altre più giù, a 600 metri di profondità.

la torba (alghe marce che erano fondo di paludi preistoriche) è la madre del carbone; diventerà lignite in qualche milione d’anni.

dentro la torba, nell’intestino del pianeta, c’è vita.
là sotto, legioni di batteri pazzi digeriscono la torba e producono metano.

c’è una frattura geologica.
il terremoto della primavera scorsa - che ha sconvolto la bassa modenese, il ferrarese, il mantovano - ha aperto la strada all’ascesso gonfio di metano.

quella del metano di copparo non è la stessa frattura nascosta che aveva generato il terremoto di un anno fa.
la frattura ferrarese del terremoto si ferma prima di copparo, c’è un’interruzione nello sfregamento tra fette di sottosuolo.
la frattura di copparo è un’altra, diversa, da studiare.

in via salmastri, dietro alla casa, c’era un pozzo di gas antico di mezzo secolo.
un pozzo chiuso chissà quando dal grillanda, perché l’aldo grillanda di ro ferrarese (da copparo bisogna andare verso polesella e rovigo, prima dell’argine maestro del po) è il più bravo chiuditore di pozzi petroliferi.

il grillanda aveva cominciato da piccolo come suo padre.
e suo padre aveva imparato dal nonno.
e il nonno aveva imparato dall’aldo grillanda bisnonno dell’attuale, che nel 1915 trivellava alla ricerca di acqua per i latifondisti ferraresi, e poi per le società minerarie in maremma, e poi per tutta italia con trivelle sempre più moderne e più efficaci.

poi i tempi cambiano, e non solo perforazioni (se ne fanno sempre meno) ma soprattutto chiusure di pozzi aperti, che è un’arte rara che va imparata dal bisnonno dal nonno dal padre.

l’aldo grillanda di oggi, con suo figlio marcello, conosce i pozzi d’italia.
lo chiamano dappertutto. nel ferrarese conosce i pozzi a uno a uno, appena finiva la scuola vestito con le braghette corte e con la cartella andava a vedere le trivelle del nonno.

questo era un pozzo artesiano per l’acqua dolce, oppure metano, acqua termale, o era un pozzo di anidride carbonica, o usciva acqua salata con metano, oppure emetteva gas solforoso velenoso.

ad ambrogio in via salmastri alle spalle del mobilificio e dietro al casolare c’era questo pozzo di acqua e metano.
una volta nella bassa si faceva così, un buco per terra, in una vasca chiusa si gorgogliava l’acquaccia frizzante, e le bollicine venivano aspirate da un tubo e scaldavano la stalla e la casa, seccavano il miglio e la canapa.

ancora oggi la finanza trova gente della bassa che scalda la stalla e la casa con il giacimento privato personale, ma non si può perché il metano è dello stato, bisogna denunciarlo e pagare tasse royalty accise un impazzimento facciamo che non lo diciamo a nessuno.

questo ascesso di gas è in profondità sotto la casa.
il pozzo antico è chiuso, ma lo scossone del terremoto dell’anno scorso ha aperto al gas la strada sotterranea poche decine di metri più in là, e quel metano va scaricato, sennò può anche trovarsi vie non controllate, può eruttare fuoco e
lapilli, esplodere con la casa e i divani e le credenze del mobilificio.

l’acqua e il metano sgorgano con forza e violenza da un tubo d’acciaio messo per governare l’emissione.
la temperatura è costante, 25 gradi.
non c’è radioattività, appena 4 becquerel contro (per esempio) i 500 becquerel che sgorgano in garfagnana.
l’acqua gasata è salata quasi come quella del mare – quando l’adriatico arrivava dove oggi ci sono ferrara e padova – ed è piena di inquinanti come metalli pesanti.
non si può usare neanche per irrigare.
così viene scaricata nel canale.

il metano va sprecato. peccato.

e quel metano non finirà per secoli, perché sotto i piedi degli abitanti di ambrogio i batteri continuano a digerire la torba sepolta.

la scienziata fedora quattrocchi dice: basterebbe iniettare acqua in profondità, all’altezza degli strati di torba, per continuare a estrarre il metano che continua a formarsi senza fine, in una risorsa rinnovabile perché dopotutto è di origine naturale.

è come un impianto di biogas, quelli che gli allevatori costruiscono a fianco alle stalle: nei bomboloni mettono letame e scarti agricoli e ci mescolano i batteri digestivi.

nella bassa ferrarese, questi fontanazzi di acqua preistorica mescolati con metano sarebbero decine.

ancora fedora quattrocchi: dove sgorga acqua salata, le colture deperiscono, i terreni diventano presto quasi sterili. vogliamo fare foto satellitari subito dopo le nevicate, perché il sale il calore dell’acqua l’assenza di erba fanno sciogliere subito la neve, chiazze di terra nuda circondate dalla neve.

nel queensland, in australia, in questo modo ottengono il 75% del fabbisogno energetico.
usano il metano che sgorga per far girare i generatori di corrente, ma parte del metano viene usato per far funzionare i desalinizzatori a osmosi che producono l’acqua potabile per l’acquedotto.
quell’acqua va benissimo anche per allevare i pesci dell’itticoltura, e per scaldare le case perché la temperatura costante appare calda d’inverno e fresca d’estate.

potremmo ricuperare anche noi italiani quel bendidio di metano che si rigenera e sgorga senza fine in cento e cento diversi posti della bassa.

l’acqua potrebbe essere filtrata per togliere il sale, per ricuperare i metalli di questa speciale miniera liquida ricca di contenuti, per estrarre le terre rare così preziose per produrre i computer e così monopolizzate dall’unico produttore al mondo, la cina.
poi l’acqua a 25 gradi potrebbe entrare nelle case per scaldarle d’inverno, quando si scende sotto zero, e rinfrescarle d’estate, quando l’aria di luglio ribolle a 35 gradi.

questo, si potrebbe fare in via salmastri civico 3, frazione ambrogio, comune di copparo, provincia di ferrara.
e in tantissime altre parti d’italia.

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Categorie: acqua, ecologia e ambiente, energia, fonti rinnovabili, reti energia, Scienza

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29 novembre 2011 - 12:17

energia. i conti di conti sulla robin tax. il metano di scaroni. rinnovabili: bortoni (authority), regole nuove.

ecco che cosa contiene elementi, la rivista del gestore dei servizi energetici.
una rivista prestigiuosa, quasi esoterica, nella quale potrai perfino trovare un articolo scritto da me medesimo, come leggerai più sotto.

ecco il riassunto dei contenuti del nuovo numero di elementi.

 

focus con guido bortoni, presidente dell'autorità dell'energia

guido bortoni, presidente dell’autorità per l’energia elettrica e il gas, in un’intervista nel nuovo numero di elementi, periodico del gestore dei servizi energetici, visibile sul sito www.gse.it, ritiene che per il settore delle rinnovabili, oltre al quadro normativo e alla giuste incentivazioni, servono anche le procedure autorizzative, la regolazione dell’accesso alle reti e la definizione di modalità di cessione dell’energia prodotta”. 
relativamente all’attività dell’autorità da lui guidata, bortoni sostiene che la sfida “è quella di impostare una regolazione più ‘matura’, in una prospettiva europea e di visione di medio-lungo periodo. una regolazione stabile, efficace e capace di evolvere nel tempo con flessibilità, che sappia rispondere ai mutamenti in corso. tutto ciò attraverso una fase tipica di regolazione ex ante, affiancata da una ex post, per monitorare e garantire il rispetto delle regole attraverso le opportune azioni di enforcement. sarà questa la “barra” che intendiamo mantenere, con un forte ancoraggio all’indipendenza, alla crescita, alla dimensione comunitaria e alla consapevolezza del consumatore.

bortoni si è poi soffermato sull’importanza delle smart grid, senza le quali dice, “lo sviluppo della generazione diffusa da rinnovabili rischia di essere un investimento dai limitati benefici”.

a proposito della robin hood tax, bortoni ritiene che la misura “riveste profili di criticità per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche, indispensabili per fornire energia a prezzi competitivi a consumatori domestici e imprese”.

per quanto concerne il comparto del gas, bortoni sottolinea che “abbiamo anche proposto di istituire un solo operatore a livello nazionale come interfaccia unica e indipendente per l’accesso e l’erogazione del servizio di trasporto, bilanciamento e misura. ciò permetterebbe di superare le inefficienze e ridurre gli oneri amministrativi legati all’attuale presenza di più operatori. nel mercato retail, il previsto avvio dal 2012 del sistema informativo integrato (sii) consentirà di ottimizzare i flussi informativi e di arginare il fenomeno delle morosità”.

sull’efficienza energetica, il presidente dell’autorità per l’energia elettrica e il gas è del parere che questa “deve avere un ruolo più strategico, attraverso un adeguato sostegno alla ricerca e all’innovazione per sviluppare il già presente know-how e l’industria italiana di settore”.

 

fulvio conti (enel) e la robin tax

fulvio conti (amministratore delegato dell'enel) attacca sulla robin hood tax, sostenendo che “il provvedimento manca di visione a lungo termine e colpisce un settore, quello dell’energia, che genera ricchezza per milioni di azionisti, occupazione per decine di migliaia di persone, investimenti e innovazione. al tempo stesso lascia immutate le sacche di bassa produttività, che sono i veri problemi del paese. se a questo aggiungiamo il rischio di un quadro normativo instabile, di fatto stiamo scoraggiando gli investimenti”.
quanto ai riflessi che la robin hood tax potrebbe avere sull’enel, conti afferma che “l’incremento dell’aliquota addizionale ires e dell’estensione della stessa alle attività di distribuzione di energia elettrica e gas e alle rinnovabili comporterà un onere per il gruppo enel stimabile in circa 400 milioni di euro all’anno nel triennio 2011-2013 e in circa 200 milioni per i successivi esercizi. senza contare l’impatto prodotto da tale norma sul titolo in borsa”.
per il capo dell'enel, tra le cose da fare nell’imminente, c’è l’allineamento della bolletta energetica italiana a quella dei nostri vicini e concorrenti europei, per questo, “serve un piano di investimenti volto a riequilibrare il mix produttivo e avvicinarlo alla media europea, con una quota maggiore di carbone pulito”.
conti conclude affermando che è intenzione di enel “mantenere una posizione di leadership nei nostri mercati strategici: italia e spagna. noi, continueremo a sviluppare un portafoglio diversificato di impianti rinnovabili, poco dipendente da incentivi, in aree con maggiore disponibilità di risorse naturali, per sfruttare al meglio le tecnologie rinnovabili, e coglieremo le opportunità di sviluppo nei mercati in rapida crescita: america latina, est europa e russia”.

 

paolo scaroni (eni) e il gas non convenzionale

paolo scaroni, amministratore delegato dell'eni, scommette fortemente sullo shale gas e dice: “il gas è la fonte energetica chiave per i prossimi 20 anni almeno in uno scenario in continua evoluzione. ci auguriamo che grazie allo shale gas l’europa potrà disporre di energia domestica a costi competitivi, che consentirà all’economia della ue di marciare allo stesso ritmo delle altre grandi economie”.
e continua afferrmando che “il gas è un punto di forza del nostro sistema energetico per vari aspetti: è competitivo, permette di contenere le emissioni di gas serra (50% in meno rispetto agli impianti a carbone, principale fonte utilizzata in europa), è ampiamente disponibile e lo sarà ancora per molti anni. inoltre assicura l’alimentazione dei nostri sistemi elettrici, industriali e domestici con una continuità che le fonti rinnovabili non sono ancora in grado di fornire.
scaroni ha poi parlato della sicurezza degli approvvigionamenti del gas in italia e in europa per cui dice “è prioritaria la realizzazione di un sistema integrato di gasdotti all’interno dell’unione. abbiamo avanzato al commissario per l’energia, gunther oettinger, una proposta perché l’ue promuova la creazione di una rete di gasdotti che unisca i paesi del nostro continente. oltre alla diversificazione degli approvvigionamenti, alla diversificazione delle rotte di transito e all’aumento delle capacità dei gasdotti esistenti, quella di una rete integrata del gas è la vera priorità per la sicurezza degli approvvigionamenti. solo così ci assicureremo il gas di cui abbiamo bisogno, quando e dove serve e a prezzi compatibili con la nostra crescita economica”.
infine, l’ad di eni considera il risparmio energetico “la strada maestra per ridurre l’impatto ambientale, prolungare la vita dei combustibili fossili e ridurre la nostra bolletta energetica”.

 

andrea gemme (anie) e gli incentivi alle rinnovabili

andrea gemme, presidente dell'anie, afferma che è “inutile nascondere che il iv conto energia ci ha dissanguato, ma adesso per il settore l’importante è trovare stabilità, con l’obiettivo di puntare alla grid parity ed emanciparsi così dagli incentivi. per fare questo è fondamentale dare unità alle associazioni rappresentative del comparto, non solo del fotovoltaico ma di tutte le rinnovabili. bisogna insomma parlare con una voce unica”.
poi aggiunge che tra le sfide dell’anie ci sono anche l’efficienza, gli accumuli di energia (con un occhio al piano di terna da 130 mw) e le smart grid.

 

altri contenuti. compresi i pupi siciliani.

completano il numero 24 di elementi:
l’editoriale di emilio cremona, sull’importanza delle biomasse.
un incontro con simone togni presidente di anev, sui temi contingenti riguardanti il settore eolico.
un’intervista a g.b. zorzoli, presidente ises italia sull’energia rinnovabile e sull’importanza delle smart grds.
un faccia a faccia con paolo vigevano, amministratore delegato di au, sul ruolo dell’acquirente unico nell’ambito del mercato elettrico.
un articolo di stefano besseghini, amministratore delegato di rse, sulla ricerca.
uno speciale sulla cogenerazione.
un dialogo con alessandro beulcke, presidente di aris, sull’importanza del festival dell’energia.
un confronto con luca mercalli, presidente della società meteorologica italiana e direttore della rivista nimbus, su energia e ambiente.
un’intervista a mr. kilowatt su energia e comunicazione
la rubrica “elementi normativi”, che riporta più importanti provvedimenti in materia energetica.
“il punto”, spettacolare articolo di commento scritto dal qui presente jacopo giliberto, io me medesimo.
un faccia a faccia con alberto quadrio curzio, professore ed economista, sul mondo del lavoro.
una conversazione sui temi dell’uomo, della società e della cultura con mimmo cuticchio, puparo e “cuntista” di fama mondiale. 

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Categorie: energia, fonti rinnovabili, infrastrutture, nucleare, reti energia, Scienza, tecnologia

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16 novembre 2011 - 15:46

esclusivo. il testo del decreto romani+fitto sulle gare per le concessioni comunali del gas.

ieri raccontavo in queste pagine la storia stravagante della gara per la concessione della rete del metano a roma.

ora ho un'esclusiva.

ecco il decreto firmato sabato dai ministri paolo romani (sviluppo economico) e raffaele fitto (rapporti con le regioni) che, tramite regolamento, detta i criteri delle gare per la distribuzione del gas.

dopo la registrazione alla corte dei conti, questo decreto sarà pubblicato sulla gazzetta ufficiale.

questo regolamento interessa tutti i comuni italiani, sindaci, assessori, segretari comunali; interessa centinaia di aziende del gas che hanno la concessione in scadenza.

 

visto l’articolo 87 della costituzione;

visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli 14 e 15 sull’attività di distribuzione e il regime di transizione;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, la quale stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera c) secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;

visto il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale, ed in particolare l’articolo 46 - bis, comma 1, che nell’ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la conferenza unificata e su parere dell’autorità per l’energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in materia adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;

visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle comunità europee - legge comunitaria 2009 e in particolare l’articolo 17, comma 4, che prevede che, nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/ce del parlamento europeo e del consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il governo è tenuto a seguire il criterio direttivo di prevedere che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe;

visto il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante, fra l’altro, attuazione della direttiva 2009/73/ce concernente il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l’art. 24 che, tra l’altro, modifica l’art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 per rendere la determinazione del valore di rimborso a regime congruente con la valorizzazione delle reti in base alla regolazione tariffaria, prevede che l’autorità per l’energia elettrica e il gas riconosca in tariffa l’ammortamento della differenza fra il valore di rimborso nel primo periodo, come determinato dal presente regolamento, e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi, determinato dalla regolazione tariffaria;

visto il decreto 19 gennaio 2011 del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 31 marzo 2011 n. 74, sulla determinazione

degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;

considerato che, il presente provvedimento, contribuendo ad accelerare il processo dell’ampliamento dell’area di gestione del servizio di distribuzione del gas naturale rispetto alle attuali concessioni, è volto a rimuovere le barriere che

ostacolano lo sviluppo della concorrenza nel settore della vendita e a favorire lo sviluppo efficiente del servizio di distribuzione del gas naturale, promuovendo contemporaneamente l’incremento dei livelli di sicurezza e degli investimenti e la riduzione dei costi del servizio, a beneficio dei clienti finali;

considerato che, ai fini di un efficace e efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, si ritiene indispensabile che gli enti locali appartenenti ad un ambito individuino un’amministrazione o un’organizzazione già istituita cui delegare l’espletamento della procedura di gara e che un’amministrazione, quale il comune capoluogo o la provincia, favorisca il processo di aggregazione dei numerosi enti locali appartenenti all’ambito;

ritenuto che, come richiesto in sede di conferenza unificata, l’amministrazione con funzione di stazione appaltante possa essere il comune capoluogo di provincia, qualora presente nell’ambito; mentre negli altri casi possa essere un comune capofila o la provincia o altro soggetto, come una società patrimoniale delle reti costituita ai sensi dell’articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dove presente, e che la sua scelta debba essere

effettuata dai comuni dell’ambito;

ritenuto che la funzione di indirizzo e di programmazione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23  maggio 2000, n.164 possa essere svolta dai singoli enti locali, fornendo alla stazione appaltante le informazioni sullo

stato dell’impianto e sulle esigenze di sviluppo della distribuzione del gas naturale nel territorio di riferimento;

ritenuto che, per una più efficace e ordinata gestione del servizio, è indispensabile un unico canale di comunicazione tra il gestore dell’impianto e gli enti locali e che quindi, la stazione appaltante, o altro soggetto individuato dai comuni appartenenti all’ambito, debba gestire il rapporto con l’impresa di distribuzione durante l’esercizio dell’impianto per delega degli enti locali concedenti, coadiuvata da un comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli altri enti locali medesimi, coordinando così la vigilanza e il controllo dei vari enti locali sul rispetto degli impegni assunti dal gestore nel contratto di esercizio, nonché le esigenze di nuovi investimenti che possano insorgere nel tempo;

ritenuto che sia necessario prevedere una preferenza per lo scaglionamento delle gare, in considerazione della loro complessità;

ritenuto che l’ordine di priorità per le date di scadenza debba seguire un criterio oggettivo quale la media ponderale di scadenza “ope legis” delle concessioni in vigore per gli impianti di distribuzione appartenenti a ciascun ambito, pesata sul numero dei clienti; insieme ad un criterio di scaglionamento territoriale che eviti che la maggior parte degli ambiti di una stessa regione vada in gara nello stesso anno;

considerato che il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si applica automaticamente alle concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale solo per gli articoli 216 e 30 e per la parte iv sul contenzioso, per cui le altre disposizioni

del medesimo decreto troveranno applicazione alla materia qui disciplinata solo laddove espressamente richiamate dal presente regolamento;

considerato che l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 prevede che per gli affidamenti e le concessioni in essere, per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ma che, tuttavia, tale previsione necessita di una metodologia applicativa dettagliata, nei casi in cui non sia già prevista nelle convenzioni o nei contratti, per evitare contenziosi sulla sua applicazione;

ritenuto che sia indispensabile ai fini della definizione dei criteri di gara e di valutazione dell’offerta, l’identificazione degli elementi necessari per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente sia nel primo periodo

transitorio che in quelli successivi, a regime, in conformità rispettivamente con gli articoli 15 comma 5 e 14 comma 8 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto tali valori costituiscono importanti parametri da introdurre nel bando di gara sia ai fini della concorrenza, sia ai fini della tutela dei diritti del gestore uscente;

considerato che l’articolo 30, comma 21, della legge 23 luglio 2009, n. 99 prevede una validità dei bolli metrici sui misuratori di gas con portata massima di 10 metri cubi/h pari a 15 anni, che le tubazioni in ghisa con giunti in piombo e

canapa sono obsolete in quanto l’autorità per l’energia elettrica e il gas, nella regolazione della qualità, prevede l’ obbligo della loro sostituzione o risanamento, che le tubazioni in acciaio senza protezione catodica si degradano in maniera accelerata, tanto che la medesima regolazione ha previsto un calendario con l’obbligo di messa in protezione catodica efficace di tali tubazioni;

considerato che le tariffe determinate dall’autorità per l’energia elettrica e il gas a partire dal 1° ottobre 2004 hanno riconosciuto quote annuali di ammortamento in linea con le vite utili ai fini regolatori;

considerato che l’articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, applicabile alle concessioni nel gas ai sensi dell’articolo 216 del medesimo decreto legislativo, prevede che nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, e che un premio debba essere corrisposto dall’ente concedente, qualora il concessionario debba applicare tariffe più basse di quelle determinate per mantenere l’equilibrio economico-finanziario della gestione;

ritenuto, quindi, che gli oneri dovuti dal distributore agli enti locali concedenti e ai soggetti da loro delegati debbano coprire i costi effettivamente sostenuti e la remunerazione del capitale investito, qualora la rete sia di proprietà del comune stesso, mentre il concessionario debba essere valutato soprattutto sulle condizioni economiche a favore dei clienti finali, sui livelli di sicurezza e qualità con cui gestisce gli impianti e sulla bontà del piano di sviluppo degli impianti, contenente sia gli investimenti per espansione e potenziamento sia quelli per il mantenimento in efficienza degli impianti;

acquisito il parere dell’autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’articolo 46 - bis, comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, acquisito con deliberazione 5 agosto 2010 – pas 17/10;

sentita la conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, nella seduta del 16 dicembre 2010;

udito il parere del consiglio di stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 30 agosto 2011;

vista la comunicazione al presidente del consiglio dei ministri effettuata con nota del 7 novembre 2011, protocollo n. 21704;

visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

emanano
il seguente regolamento

 

art.1

(definizioni)

1. ai fini del presente decreto si applicano le definizioni che seguono.

a) “ambito” è l’ambito territoriale minimo ai sensi dell’articolo 46-bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell’articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

b) “allegato 1” è l’allegato 1 “data limite entro cui la provincia, in assenza del comune capoluogo di provincia, convoca i comuni d’ambito per l’individuazione della stazione appaltante e da cui decorre il tempo per un eventuale intervento

della regione di cui all’articolo 3 del regolamento”, facente parte integrante del presente regolamento.

c) “allegato 2” è l’allegato 2 “bando di gara tipo”, facente parte integrante del presente regolamento.

d) “allegato 3” è l’allegato 3 “disciplinare di gara tipo”, facente parte integrante del presente regolamento.

e) “allegato 4” è l’allegato 4 “dati significativi di aggiudicazione della gara per il monitoraggio degli effetti del decreto”, facente parte integrante del presente regolamento.

f) “autorità” è l’autorità per l’energia elettrica e il gas.

g) “impianto con scadenza ope legis della concessione successiva alla gara” è un impianto di distribuzione avente una scadenza ope legis della concessione almeno un anno dopo la data di affidamento del servizio del primo impianto  dell’ambito al gestore aggiudicatario della gara d’ambito.

h) “primo periodo” è la situazione transitoria, caratterizzata dalla scadenza anticipata ope legis della concessione, a cui si applica l’articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, fino al subentro del gestore aggiudicatario della prima gara d’ambito effettuata ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto legislativo.

i) “regime” è la situazione, caratterizzata dalla scadenza dell’affidamento come prevista negli atti concessori, comunque non superiore a 12 anni dall’affidamento, al termine della durata delle concessioni affidate per la prima volta ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

j) “scadenza naturale” è la scadenza dell’affidamento prevista nell’atto di concessione originario o nei successivi atti aggiuntivi, purché stipulati antecedentemente l’entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164.

k) “scadenza ope legis” è la scadenza della concessione, anticipata rispetto alla scadenza naturale, prevista dall’articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall’articolo 69 della legge 23 agosto 2004, n.239 e

dall’articolo 23 della legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273.

l) “stato di consistenza” è l’insieme di documenti comprendente la cartografia, come definita nell’allegato alla deliberazione arg/gas 120/08 dell’autorità, e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell’anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratto di rete dovrà essere registrato almeno l’anno di posa, il materiale e il diametro.

m)“stazione appaltante” è il soggetto che, su delega degli enti locali concedenti appartenenti all’ambito, ha la responsabilità di bandire, gestire e aggiudicare la gara di affidamento del servizio di distribuzione in tutti i comuni dell’ambito.

n) “valore annuo del servizio” è la somma dei vincoli ai ricavi approvati dall’autorità attribuibili a tutti gli impianti di distribuzione dei singoli comuni dell’ambito, inclusi quelli con scadenza ope legis della concessione successiva alla data di affidamento del servizio del primo impianto.

o) per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento si applicano le definizioni in materia di attività di distribuzione di cui alle pertinenti delibere dell’autorità per l’energia elettrica e il gas.

 

art. 2

(soggetto che gestisce la gara)

1. gli enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell’articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente. nel caso in cui il comune capoluogo di provincia non appartenga all’ambito, i sopra citati enti locali individuano un comune capofila, o la provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante.

2. il comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all’ambito, o la provincia, negli altri casi, convoca, entro la data di cui all’allegato 1 per il primo periodo di applicazione, gli enti locali concedenti appartenenti all’ambito per gli adempimenti di cui al comma 1.

3. nel primo periodo di applicazione, decorsi 6 mesi dalla data di cui all’allegato 1 senza che si sia proceduto all’individuazione del soggetto di cui al secondo periodo del comma 1, il comune con il maggior numero di abitanti o la provincia competente trasmette alla regione una relazione sulla situazione e sulle attività svolte, per l’eventuale intervento di cui all’articolo 3. negli altri casi, il ruolo di stazione appaltante è svolto dal comune capoluogo di provincia.

4. la stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli enti locali concedenti.

5. salvo l’individuazione, da parte degli enti locali concedenti, di un diverso soggetto, sempre con le modalità di cui al comma 1, la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli enti locali concedenti, ed è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli enti locali concedenti appartenenti all’ambito, per un massimo di 15 membri.

6. entro 6 mesi dall’individuazione della stazione appaltante, gli enti locali concedenti forniscono alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara. l’ente locale concedente può delegare la stazione appaltante per il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente.

7. in caso di gravi e reiterate inadempienze al contratto di servizio, il soggetto di cui al comma 5, previa determinazione che può essere assunta dalla maggioranza dei comuni appartenenti all’ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun comune, dispone la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell’ambito. inadempienze al contratto di servizio nel rispetto del piano di sviluppo degli impianti o inadempienze gestionali nel singolo comune sono oggetto di penalità, come previsto nell’articolo 15, comma 7.

 

art. 3

(intervento della regione)

1. nel primo periodo di applicazione, qualora, trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell’allegato 1, gli enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione appaltante, di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, o qualora, nel caso di presenza nell’ambito del comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli altri casi, 18 mesi dal termine fissato nell’allegato 1, la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la regione con competenza sull’ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

2. a regime valgono i termini e le modalità indicate nell’articolo 14 , comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l’intero ambito.

 

art. 4

(obblighi informativi dei gestori)

1. i gestori hanno l’obbligo di fornire all’ente locale concedente:

a. lo stato di consistenza dell’impianto di distribuzione del gas naturale con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente e della proprietà dei singoli tratti di rete, ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi comuni;

b. il protocollo di comunicazione delle apparecchiature installate per lo svolgimento dell’attività di misura;

c. le informazioni sulle obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e sui contratti pubblici e privati relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento;

d. la relazione sullo stato dell’impianto di distribuzione, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni, evidenziati per tipologia di impianto e per modalità di individuazione della fuga;

e. il numero di punti di riconsegna e i volumi distribuiti riferiti ai tre anni precedenti, oltre che alle caratteristiche medie degli allacciamenti;

f. il costo riconosciuto di località e la tariffa di riferimento definiti dall’autorità, mettendo a disposizione su formato elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe (schede località), in particolare i dati dei costi di capitale e ammortamenti segmentati per tipologia di cespite e località e ripartiti per soggetto proprietario e con indicazione se i dati sono approvati dall’autorità o meno, e i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località;

g. le informazioni sul personale addetto alla gestione locale dell’impianto, in forma anonima, con riferimento, in particolare, all’anzianità di servizio, al livello di inquadramento, alla qualifica, allo retribuzione annua lorda, all’eventuale tfr maturato, oltre alla data in cui l’addetto è stato assegnato alla gestione locale dell’impianto di distribuzione; analoghe informazioni sulla quota parte del personale che svolge funzioni centrali con obbligo di assunzione da parte del gestore subentrante, sono fornite alla stazione appaltante, specificando anche la sede di lavoro, il numero dei punti di riconsegna gestiti dall’impresa nell’ambito oggetto di gara, il numero totale di punti di riconsegna gestiti dalla medesima impresa a livello nazionale e il numero totale di propri dipendenti che svolgono funzioni centrali.

2. i gestori degli impianti con scadenza ope legis della concessione successiva alla gara, oltre alle informazioni di cui al comma 1, sono tenuti a presentare il piano di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente all’attuazione degli obblighi previsti in concessione, per l’intero periodo residuo di concessione. per i medesimi impianti, il gestore è tenuto a fornire annualmente all’ente locale concedente lo stato di attuazione del piano di sviluppo degli impianti con giustificazione degli scostamenti e con l’aggiornamento del medesimo piano per il periodo residuo di concessione.

3. i dati di cui al comma 1 sono forniti entro un termine di 60 giorni dalla richiesta dell’ente locale concedente, termine prorogabile di altri 30 giorni dall’ente locale medesimo in casi di particolare complessità.

4. l’ente locale concedente, entro 60 giorni dal ricevimento dello stato di consistenza, anche previo accesso all’impianto, o dal ricevimento di altre informazioni di cui ai commi 1 e 2 può comunicare al concessionario le eventuali osservazioni e proposte di rettifica a cui il gestore è tenuto a rispondere entro 30 giorni.

5. in caso di mancata fornitura dello stato di consistenza entro i termini di cui al comma 3 si applica l’art.10 del dpr 4 ottobre 1986, n. 902.

6. ferma restando la disciplina in tema di risarcimento del danno ingiusto, il rifiuto del gestore uscente a fornire i dati necessari per l’effettuazione della gara, di cui al comma 1, o il loro ritardo nel fornirli, trascorso il termine perentorio indicato tramite una procedura di messa in mora, può costituire motivo per la richiesta di risarcimento danni conseguenti al ritardo nella effettuazione della gara d’ambito.

7. i dati sullo stato di consistenza sono forniti in supporto informatico secondo un formato stabilito dall’autorità entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. l’autorità nel proprio provvedimento stabilisce la data entro cui entra in vigore l’obbligo di utilizzare il formato individuato. fino alla data di utilizzo obbligatorio del formato unico il gestore uscente fornisce lo stato di consistenza in formato cartaceo, unitamente ad un foglio elettronico contenente i dati più significativi della rete e degli impianti necessari alla determinazione del valore di rimborso e alla compilazione delle informazioni dell’allegato b al bando di gara tipo di cui all’allegato 2 del presente decreto, secondo schede tecniche redatte dall’autorità, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

8. il gestore uscente ha l’obbligo di permettere l’accesso al proprio impianto ai rappresentanti dell’ente locale concedente, o di un suo delegato, e ai concorrenti partecipanti alla gara di ambito per la verifica dello stato di conservazione dell’impianto medesimo.

9. il gestore uscente ha l’obbligo di rendere disponibile al gestore subentrante la banca dati dei punti di riconsegna, le fonti contabili obbligatorie e i dati relativi alla gestione in corso d’anno necessari per gli adempimenti previsti dalla regolazione a carico del gestore subentrante, quali la rendicontazione annuale dei dati delle qualità e della sicurezza.

 

art. 5

(rimborso al gestore uscente nel primo periodo)

1. il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali è previsto un termine di scadenza naturale non posteriore alla data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito dalle convenzioni o dai contratti alla scadenza naturale dell’affidamento.

2. il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine di scadenza naturale che supera la data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, conformemente a quanto previsto nell’articolo 15, comma 5, del decreto  legislativo 23 maggio 2000, n.164 e sue modificazioni, in particolare per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale.

3. nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso ai titolari di cui al comma 2 non sia desumibile dai documenti contrattuali, incluso il caso in cui sia genericamente indicato che il valore di rimborso debba essere a prezzi di mercato, si applicano i criteri di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, con le modalità specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di proprietà del gestore, che, alla scadenza naturale dell’affidamento, non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all’ente locale concedente.

4. nel caso in cui le convenzioni o i contratti contengano la metodologia generale di calcolo, ma non prevedano uno o più dettagli applicativi, si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la determinazione degli elementi applicativi mancanti, mentre per gli altri parametri si considerano i dati e le modalità desumibili dai documenti contrattuali. ciò vale anche nel caso di cui al comma 1, qualora la modalità di rimborso alla scadenza naturale dell’affidamento prevista nella convenzione o nel contratto faccia riferimento all’articolo 24, comma 4 del regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578.

5. il valore industriale della parte di impianto di proprietà del gestore uscente di cui alla lettera a) dell’articolo 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 è pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del valore del degrado fisico di cui al comma 10, includendo anche le immobilizzazioni in corso come risultano dai libri contabili.

6. il costo per la ricostruzione a nuovo di cui al comma 5 è calcolato partendo dallo stato di consistenza dell’impianto, applicando il prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto, unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la valorizzazione dell’impianto in caso di cessazione anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali di cui al comma 9, qualora non siano già contenuti nel prezzario utilizzato. per gli impianti oggetto di finanziamenti pubblici realizzati dopo l’anno 2000, il costo per la ricostruzione a nuovo è calcolato

sulla base dei costi effettivamente sostenuti, aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi, se le condizioni di posa e di accessibilità non si sono modificate.

7. qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell’ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali. per il valore di acquisto dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, qualora non desumibili dai prezzari indicati, si utilizza il prezzario emanato dall’autorità per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dalle offerte più recenti.

8. nell’applicazione del prezzario di cui ai commi 6 e 7, in particolare per la rete, si considerano:

a. eventuali pezzi speciali o opere particolari, quali sovra e sottopassi in corrispondenza delle interferenze con altri sottoservizi;

b. le modalità di posa che tengano conto della tipologia delle condizioni morfologiche del suolo e sottosuolo, della loro accessibilità e di eventuali particolari prescrizioni realizzative;

c. la tipologia dei ripristini delle superfici interessate dalla posa, sempre considerando l’accessibilità dei luoghi di posa.

9. per tener conto degli oneri amministrativi per autorizzazioni, per la progettazione, per la direzione lavori e per i collaudi e delle spese generali, si incrementa il valore, ottenuto come previsto nei commi 6 e 7, di un fattore pari a 13%, valore minimo di cui all’articolo 34, comma 2.c, del dpr 21 dicembre 1999, n. 554, regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, purché i costi effettivamente sostenuti o il prezzario utilizzato non tengano già conto di tali oneri.

10. il valore del degrado fisico è determinato considerando durate utili degli impianti come specificate nei documenti contrattuali o, in assenza di indicazioni, considerando fino al 30 settembre 2004 durate utili come riportate nella tabella 1 di cui all’allegato a, facente parte integrante del presente regolamento, e dal 1° ottobre 2004 le vite utili ai fini regolatori contenute nel testo unico della regolazione tariffaria allegato alla deliberazione arg/gas 159/08 dell’autorità, e tenendo conto dell’anno di installazione dei componenti e di realizzazione dei singoli tratti di rete come risulta dallo stato di consistenza. qualora lo stato di consistenza non riporti la data di realizzazione dei componenti o delle condotte e questa non sia desumibile da documenti amministrativi o altri riferimenti, la data da assumere per le valutazioni del valore residuo deve essere coerente con i dati presentati all’autorità ai fini della determinazione delle tariffe, o, in loro mancanza, è calcolata sulla base del rapporto tra fondo di ammortamento e valore del cespite riportato in bilancio, opportunamente rettificato da eventuali operazioni straordinarie, moltiplicato per la durata utile del cespite.

11. il valore di rimborso al gestore uscente è ottenuto deducendo dal valore industriale di cui al comma 5 le anticipazioni e sussidi concessi dai comuni e da altri finanziatori pubblici e aggiungendo eventuali premi pagati agli enti locali concedenti, valutati con le modalità di cui ai commi 12 e 13.

12. i valori da detrarre per le anticipazioni e sussidi concessi dai comuni e da altri finanziatori pubblici sono, al netto di eventuali imposte pagate direttamente connesse con tali anticipazioni e sussidi e quindi escludendo l’ires, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria. i valori si calcolano applicando le formule dell’articolo 16, commi 16.3, 16.4 e 16.5, del testo unico della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, emanato con deliberazione arg/gas 159/08, limitatamente alla parte relativa ai contributi pubblici ed assumendo le durate utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10. tutti i contributi in detrazione, a prescindere dall’anno in cui sono stati ricevuti, non sono comunque degradati dopo l’anno 2008, in coerenza col trattamento nella regolazione tariffaria.

13. nel caso in cui il gestore abbia versato, prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, un premio all’ente locale concedente per l’affidamento, la prosecuzione o il rinnovo della gestione con una scadenza naturale che supera la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso include anche le quote residue del premio versato, calcolate rivalutando i premi con l’applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria e degradandoli considerando una durata utile pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e l’anno di versamento del premio.

14. qualora la concessione preveda, alla sua scadenza naturale, la devoluzione gratuita all’ente locale concedente di una porzione di impianto e la data di scadenza naturale superi la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso al gestore uscente di tale porzione di impianto è valutato:

a. secondo quanto desumibile dal contratto o concessione in caso di cessazione anticipata del contratto; in particolare, nel caso di riferimento al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, valgono i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13, per gli elementi applicativi mancanti; resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;

b. nel caso in cui le modalità per la cessazione anticipata del contratto non siano desumibili nelle convenzioni o nei contratti, valgono i commi da 5 a 9 e da 11 a 13, considerando, per il calcolo del valore del degrado fisico, una durata utile convenzionale pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e la data di realizzazione dell’investimento, qualora tale differenza sia inferiore alla presunta durata utile della tipologia di cespite di cui al comma 10.

il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto per cui la concessione non prevede la devoluzione gratuita viene determinato seguendo i commi pertinenti da 1 a 13. qualora il valore di rimborso al gestore uscente supera di oltre il 25% il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dalla regolazione tariffaria, l’ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio all’autorità. eventuali osservazioni dell’autorità sull’applicazione delle previsioni contenute nel presente regolamento al valore di rimborso sono rese pubbliche.

15. il gestore subentrante acquisisce la disponibilità dell’impianto dalla data in cui esegue il pagamento, al gestore uscente, del valore di rimborso residuo dell’impianto e subentra in eventuali obbligazioni finanziarie, o ne paga il relativo valore residuo, in conformità con l’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e, se applicabile, in cui l’ente locale concedente esegue il pagamento al gestore uscente del valore di rimborso per la porzione di impianto a cui è applicabile il comma 14.

16. qualora, trascorso il periodo di tempo disponibile per emettere il bando di gara d’ambito, si manifesti un disaccordo tra l’ente locale concedente e il gestore uscente con riferimento alla determinazione del valore di rimborso del gestore uscente, il bando di gara riporta, per l’impianto oggetto del disaccordo e soggetto a passaggio di proprietà al gestore subentrante, oltre alla stima dell’ente locale concedente e la stima del gestore uscente, un valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara, in particolare per la verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione delle offerte, determinato come il più grande fra i seguenti valori:

a. la stima dell’ente locale concedente;

b. il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dal sistema tariffario.

il gestore subentrante versa al gestore uscente il valore di riferimento, previsto nel bando di gara all’atto del passaggio di proprietà dell’impianto. l’eventuale differenza tra il valore accertato in esito alla definitiva risoluzione del contenzioso e quello di riferimento versato dal gestore subentrante è regolata fra il gestore entrante e il gestore uscente.

 

art. 6

(rimborso al gestore uscente a regime)

1. nei periodi successivi al primo, il rimborso al gestore uscente è valutato come previsto nell’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio, 2000, n. 164 e sue modificazioni.

 

art. 7

(proprietà degli impianti)

1. nel caso in cui la concessione preveda a fine affidamento la devoluzione gratuita di una porzione di impianto, l’ente  locale concedente acquisisce la proprietà di tale porzione di impianto se:

a. alla data di cessazione effettiva dell’affidamento si è raggiunta la scadenza naturale del contratto;

b. o si è nelle condizioni previste nell’articolo 5, comma 14, lettera b), previo pagamento, da parte dell’ente locale, del valore di rimborso al gestore uscente ivi determinato.

2. nei casi differenti da quelli del comma 1 e di quelli in cui la proprietà dell’impianto era già dell’ente locale concedente o di una società patrimoniale delle reti, il gestore uscente cede la proprietà della propria porzione di impianto al gestore subentrante, previo pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso di cui all’articolo

5 o 6. il gestore subentrante mantiene la proprietà di tale porzione per la durata dell’affidamento, con il vincolo di farla rientrare nella piena disponibilità funzionale dell’ente locale concedente alla fine del periodo di affidamento, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal contratto di servizio.

 

art. 8

(oneri da riconoscere all’ente locale concedente e ai proprietari di impianti)

1. il gestore aggiudicatario della gara corrisponde alla stazione appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all’articolo 11. i criteri per  la definizione del corrispettivo sono definiti dall’autorità entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

2. il gestore corrisponde annualmente al soggetto di cui all’articolo 2, comma 5, un corrispettivo pari all’1% della somma della remunerazione del capitale di località relativi ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal soggetto medesimo e dagli enti locali concedenti per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio.

3. il gestore corrisponde annualmente agli enti locali e alle società patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell’ambito la remunerazione del relativo capitale investito netto che l’autorità riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati relativi alla parte di impianto di loro proprietà, che i proprietari stessi devono fornire al  gestore, da inserire nella proposta tariffaria all’autorità e a condizione che tale parte concorra quindi effettivamente all’ammontare del capitale investito netto di località riconosciuto dall’autorità.

4. il gestore corrisponde annualmente agli enti locali una quota parte della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui la rete sia di proprietà dell’ente locale sia nel caso in cui sia di proprietà del gestore, nonché della relativa quota di ammortamento annuale di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d), fino al 5%, come risultato dell’esito della gara.

5. il gestore è tenuto al pagamento della tassa e/o canone di occupazione del suolo e sottosuolo della porzione di impianto di sua proprietà, a meno che la concessione preveda la devoluzione gratuita all’ente locale alla sua scadenza.

6. il gestore è tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e), come risultato dell’esito di gara; il valore dei relativi titoli di efficienza energetica è corrisposto agli enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun comune nell’anno precedente. ciascun anno il gestore anticipa agli enti locali concedenti una somma pari al valore dei titoli di efficienza degli interventi su cui si è impegnato in sede di gara per l’anno in corso, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall’autorità nell’anno precedente. qualora l’anno successivo, quando i titoli diventano negoziabili, il prezzo unitario del titolo stabilito dall’autorità aumenti, il gestore versa il conguaglio agli enti locali concedenti; nessun  aggiustamento è dovuto nel caso in cui il prezzo unitario diminuisca. a fronte di tali versamenti, i titoli sono di proprietà del gestore.

 

art. 9

(bando di gara e disciplinare di gara)

1. la stazione appaltante predispone e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo di cui, rispettivamente, agli allegati 2 e 3. eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, devono essere giustificati in una apposita nota.

2. la stazione appaltante invia il bando di gara e il disciplinare di gara all’autorità, insieme alla nota giustificativa di cui al comma 1. l’autorità può inviare entro 30 giorni proprie osservazioni alla stazione appaltante.

3. al fine di uniformare la preparazione dei documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da allegare al bando di gara, la stazione appaltante prepara le linee guida programmatiche d’ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nel comune, alla vetustà dell’impianto, all’espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa. le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d’ambito devono essere tali da consentire l’equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un’analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere. le condizioni minime di sviluppo possono comprendere:

a. la densità minima di nuovi punti di riconsegna per chilometro di rete, in nuove aree, che rendono obbligatorio lo sviluppo dell’impianto di distribuzione (estensione di rete e eventualmente potenziamento della rete esistente);

b. il volume di gas distribuito per chilometro di rete, che, in seguito a incrementi sulle reti esistenti, rende obbligatorio il potenziamento dell’impianto di distribuzione;

c. gli interventi per la sicurezza e per l’ammodernamento degli impianti come previsti dalla regolazione, quale la sostituzione o risanamento delle tubazioni in ghisa con giunti in piombo e canapa, la messa in protezione catodica efficace delle condotte in acciaio, la introduzione dei misuratori elettronici;

d. la vita residua media ponderata dell’impianto, al di sotto della quale, qualora si superi anche un valore limite del tasso di dispersione per km di rete, è obbligatoria la sostituzione di alcuni tratti di rete e/o impianti.

4. ciascun ente locale concedente fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell’affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con gli enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa, in conformità con le linee guida programmatiche d’ambito, preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell’impianto di cui all’articolo 15.

in particolare il documento guida contiene:

a. gli interventi di massima di estensione della rete ritenuti compatibili con lo sviluppo territoriale del comune e con il periodo di affidamento;

 b. le zone con eventuali problematiche di fornitura che necessitano di interventi di potenziamento della rete, anche in funzione della potenziale acquisizione di nuove utenze in base al grado di metanizzazione della zona e dei piani urbanistici comunali;

c. la relazione sullo stato dell’impianto, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale, supportata dai dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni per tipologia di impianti e per modalità di individuazione della fuga, necessari ad identificare eventuali priorità negli interventi di sostituzione.

5. il bando di gara è unico per ciascun ambito ed è costituito dalla parte generale, con le informazioni dettagliate per la partecipazione alla gara e informazioni di massima per la sua gestione, nonché gli oneri da riconoscere una tantum ed annualmente alla stazione appaltante, la cauzione provvisoria per i partecipanti alla gara e la cauzione definitiva da produrre in caso di aggiudicazione, all’atto della stipula del contratto di servizio, e da una serie di allegati contenente le informazioni specifiche per ogni comune appartenente all’ambito.

6. le informazioni specifiche per ogni comune, contenute negli allegati di cui al comma 5, sono le seguenti:

a. i dati dell’impianto di distribuzione, costituiti da un sommario dei dati più significativi della rete e degli impianti, e dallo stato di consistenza diviso per proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi distribuiti;

b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespite e ripartiti per soggetto proprietario, e le corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località. in particolare devono essere disponibili su formato elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento all’ultimo anno tariffario, oltre i dati sugli investimenti realizzati successivamente;

c. il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui al comma 4;

d. l’eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento;

e. in presenza di enti locali concedenti proprietari o di società patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui all’articolo 8, comma 3;  

f. le informazioni sul personale di cui all’articolo 4 comma 1, lettera g);

g. per gli impianti con scadenza ope legis della concessione successiva alla gara:

i. la data di subentro;

ii. i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in concessione, per l’intero periodo residuo di concessione;

iii. oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti al momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni prevedibili al momento di trasferimento di gestione;

h. il regolamento comunale e provinciale per l’esecuzione dei lavori stradali;

i. l’entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (tosap o cosap) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti.

7. il bando di gara esplicita l’obbligo per il gestore di provvedere alla costruzione della rete nei comuni dell’ambito non ancora metanizzati, qualora durante il periodo di affidamento si rendano disponibili finanziamenti pubblici in conto capitale di almeno il 50% del valore complessivo dell’opera e gli interventi siano programmabili tre anni prima del termine di scadenza  dell’affidamento, anche se l’intervento non è previsto nel piano di sviluppo iniziale. eventuali interventi in condizioni differenti possono essere oggetto di negoziazione tra le parti.

8. il bando di gara riporta in allegato la bozza di contratto di servizio, preparato dalla stazione appaltante sulla base del contratto di servizio tipo, predisposto dall’autorità ed approvato dal ministro dello sviluppo economico, di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164. il contratto di servizio è finalizzato, successivamente alla aggiudicazione della gara, con il piano di sviluppo degli impianti di cui all’articolo 15 e gli altri impegni assunti dall’impresa aggiudicataria in sede di offerta. ll contratto di servizio deve prevedere il diritto da parte del gestore di alienare eventuali beni di proprietà degli enti locali concedenti o della società patrimoniale delle reti qualora il piano di sviluppo degli impianti preveda la loro sostituzione.

9. il disciplinare di gara è unico per ambito e riporta i criteri di valutazione della gara e le informazioni dettagliate per la presentazione delle offerte.

10. tutti i documenti presentati dalle imprese concorrenti per la gara sono trasmessi con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun concorrente o partecipante ai raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, come precisato negli allegati 2 e 3.

 

art. 10

(requisiti per la partecipazione alla gara)

1. i soggetti partecipanti alla gara devono soddisfare le disposizioni dell’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164. per la prima gara, indetta dopo il periodo transitorio di cui all’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e sue modificazioni, si applicano le disposizioni dell’articolo 15, comma 10, del sopracitato decreto legislativo e dell’articolo 46-bis, comma 4-bis, della legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159.

2. sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che sono incorsi in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall’art.4, comma 2, lettera b) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. non rientra nelle cause di esclusione automatica la applicazione di sanzioni da parte dell’autorità dell’energia elettrica e il gas.

3. non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. e’ fatto anche divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino in un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

4. i partecipanti alla gara devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro di disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, devono dichiarare che non si sono avvalsi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge 18 ottobre 2001, n.383 e al decreto legislativo 25 settembre 2002, n. 210 o che, qualora se ne siano avvalsi, i piani si sono conclusi, e dimostrare il possesso da almeno un anno di un adeguato codice etico.

5. i soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

a. un fatturato medio annuo nel triennio precedente all’indizione della gara, almeno pari al 50% del valore annuo del servizio oggetto di gara, da dimostrare con i dati di bilancio della società partecipante alla gara o con i dati del bilancio consolidato della sua controllante, relativi agli ultimi tre anni;

b. in alternativa, possedere garanzie finanziarie da due primari istituti di credito attestanti che l’impresa negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilità di accedere al credito per un valore pari o superiore alla somma del 50% del valore annuo del servizio oggetto di gara e del valore di rimborso ai gestori uscenti nell’ambito di gara, inclusi quelli relativi agli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara.

6. i soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica:

a. iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con capacità di operare nell’ambito dei servizi di distribuzione gas; oppure, per i soggetti aventi sede in uno stato dell’unione europea diverso dall’italia, analoga iscrizione in registri professionali di organismi equivalenti;

b. esperienza gestionale da dimostrare in base a:

b1. titolarità di concessioni di impianti di distribuzione del gas naturale per un numero complessivo di clienti pari almeno al 50% del numero di clienti effettivi dell’ambito oggetto della gara, da possedere al momento della partecipazione alla gara o precedentemente, purché in data non anteriore a 18 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara. nella prima gara di ciascun ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di concessioni che servono il 50% del numero di clienti effettivi dell’ambito oggetto di gara soddisfano il presente requisito;

b2. in alternativa al punto b1. rispetto di tutti e tre i seguenti requisiti:

b.2.1. titolarità di concessioni di impianti di distribuzione di gas naturale, da possedere non anteriormente a 36 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o, da almeno 18 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara,

titolarità di concessioni di impianti di distribuzione di gpl, oppure di miscela aria-propano, di energia elettrica, o di acqua o di reti urbane di teleriscaldamento nella prima gara di ciascun ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente  regolamento sono titolari di concessioni di gas naturale soddisfano il presente requisito;

b.2.2. dimostrazione di avere, dal momento dell’affidamento del primo impianto, la capacità di gestire gli impianti di distribuzione gas dell’ambito oggetto di gara, fornendo in particolare la dimostrazione di:

b.2.2.1. disponibilità di strutture, mezzi e personale a livello manageriale per la gestione delle situazioni di emergenze gas (pronto intervento e incidenti gas);

 b.2.2.2. disponibilità di personale a livello manageriale e di funzione centrale, di strutture, quali sale controllo, di mezzi tecnici e di sistemi informativi adeguati a garantire il monitoraggio, il controllo e lo sviluppo della rete gas dell’ambito di gara e a gestire le operazioni previste dal codice di rete tipo di distribuzione gas approvato dall’autorità, quali l’allacciamento e l’attivazione di nuove utenze, il cambio di fornitore, gli altri servizi richiesti dall’utenza, l’allocazione del gas alle società di vendita e alle singole utenze, per un numero di clienti pari a quello dell’ambito oggetto di gara;

b.2.3. esperienza di almeno cinque anni nel settore gas e nella funzione specifica per i responsabili delle funzioni di ingegneria, vettoriamento, qualità del servizio e gestione operativa dell’impresa, risultante dai curriculum vitae allegati all’offerta;

c. possesso di certificazione di qualità aziendale uni iso 9001 conseguita nella gestione di infrastrutture a rete energetiche o idriche;

d. esperienza di operare in conformità con la regolazione di sicurezza, da dimostrare mediante predisposizione di procedure di gestione delle operazioni di sicurezza nel rispetto delle norme tecniche vigenti, come previste nell’articolo 32, comma 32.2, della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'autorità arg/gas 120/08 e s.m.i.

7. per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi ordinari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. i singoli partecipanti al raggruppamento devono possedere individualmente i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, alle lettere a), c) e d) del comma 6. i requisiti di cui al comma 5 e alla lettera b) del comma 6 devono essere posseduti cumulativamente dalle imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo o al consorzio, con l’obbligo per l’impresa mandataria di possedere tali requisiti in misura minima del 40%. nel caso di partecipazione di una nuova società di capitali costituita dalla partecipazione di differenti imprese, questa può far valere i requisiti di cui al comma 5 e alla lettera b) del comma 6 posseduti cumulativamente dalle imprese partecipanti alla medesima società.

8. i rappresentanti legali di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario si devono impegnare, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire, entro un mese dall’aggiudicazione medesima, un soggetto giuridico unitario avente la forma di società di capitali e ad adempiere solidalmente a tutti gli obblighi assunti dal nuovo soggetto. il nuovo soggetto sottoscrive il contratto di servizio. la capogruppo deve anche impegnarsi a far parte del nuovo soggetto per tutta la durata dell’affidamento del servizio e le mandanti per almeno 5 anni dal primo affidamento. qualora una impresa mandante ceda la propria partecipazione nel soggetto giuridico unitario, l’acquirente della partecipazione deve sottoporre preventivamente, al soggetto di cui all’articolo 2, comma 5, la documentazione attestante il possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica in misura non inferiore a quella detenuta dall’impresa cedente la partecipazione, che è stata utilizzata ai fini del rispetto dei requisiti di partecipazione alla gara del raggruppamento di imprese, di cui al comma 7. il soggetto di cui all’articolo 2, comma 5, può fare osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione relativa.

9. la stazione appaltante ha la facoltà di verificare il possesso dei requisiti in accordo a quanto previsto all’articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

10. il gestore subentrante è tenuto al rispetto degli obblighi sulla tutela all’occupazione del personale dei gestori uscenti di cui al decreto di cui all’articolo 28, comma 6, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

 

art. 11

(commissione di gara)

1. la commissione di gara è composta da cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della distribuzione gas o dei servizi pubblici locali.

2. i commissari, incluso il presidente, sono nominati dalla stazione appaltante.

3. la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta.

4. i commissari di cui al comma 2, oltre a soddisfare i requisiti di cui ai commi 6, 7 e 8, nei cinque anni precedenti la scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non devono essere stati pubblici amministratori o dipendenti degli enti locali appartenenti all’ambito di gara né della relativa provincia o regione; inoltre, in tale periodo, non devono aver avuto alcun rapporto di collaborazione con le suddette istituzioni, ad eccezione di eventuali partecipazioni a commissioni di gara.

5. i commissari sono scelti tra professionisti iscritti da almeno dieci anni negli albi professionali o laureati con almeno dieci anni di esperienza nel settore gas presso imprese e/o istituzioni o professori universitari di ruolo.

6. i commissari non devono essere in potenziale conflitto di interesse, e in particolare, oltre a soddisfare i requisiti di cui al comma 4, non devono aver svolto nel biennio precedente ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente allo specifico contratto di affidamento.

 7. sono esclusi dalla nomina a commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave, accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

8. si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

 

art. 12

(criteri di aggiudicazione delle offerte)

1. l’aggiudicazione è effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:

a. condizioni economiche di cui all’articolo 13;

b. criteri di sicurezza e di qualità di cui all’articolo 14;

c. piani di sviluppo degli impianti di cui all’articolo 15.

2. il disciplinare di gara specifica dettagliatamente per ciascun criterio di valutazione i sub-criteri e i relativi punteggi, che possono essere modificati in base alle specificità della rete e alle esigenze locali, purché giustificati nella nota di cui all’articolo 9, comma 1. il disciplinare di gara tipo in allegato 3 fornisce indicazioni più dettagliate sui sub-criteri.

 

art. 13

(condizioni economiche)

1. le condizioni economiche oggetto di gara sono:

a. entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste dall’autorità, espressa come percentuale del valore massimo dello sconto. il valore massimo dello sconto è pari in ciascun anno alla somma di:

i. la quota annua di ammortamento, nella misura riconosciuta in tariffa, della differenza fra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di località appartenenti all’ambito, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, da ammortizzare nei 12 anni di durata dell’affidamento ed includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara;

ii. gli oneri annuali versati al soggetto di cui all’articolo 2 comma 5, previsti nell’articolo 8 comma 2, nella misura riconosciuta in tariffa;

b. sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi rispetto a corrispettivi di riferimento;

c. metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a realizzare, in comuni già metanizzati, estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli impianti, anche eventualmente differenziati per i comuni in condizioni di disagio, quali alcuni comuni montani, qualora gli enti locali e la stazione appaltante, in conformità con le linee guida programmatiche d’ambito, ne ravvisano la necessità;

d. percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli enti locali concedenti, con un tetto del 5%;

e. investimenti di efficienza energetica da effettuare nell’ambito gestito, addizionali rispetto agli obiettivi annuali del distributore previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e sue successive modificazioni e integrazioni, che danno luogo all’emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore è riconosciuto agli enti locali concedenti con le modalità di cui all’articolo 8, comma 6. gli interventi di efficienza energetica addizionali sono quelli sugli usi finali di gas naturale ammissibili ai sensi del citato decreto e del decreto ministeriale 20 luglio 2004 per il settore gas. le relative modalità operative sono stabilite dall’autorità entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

2. il punteggio massimo per lo sconto tariffario di cui alla lettera a del comma 1 è 13 punti, per l’insieme delle condizioni economiche di cui alle lettere b e c del comma 1 è 5 punti, per la condizione di cui alla lettera d del comma 1 è di 5 punti e per gli investimenti di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1 è di 5 punti.

3. la ripartizione dei punteggi fra le due condizioni di cui alle lettere b e c del comma 1 dipende dal livello di metanizzazione dell’ambito e dalla stima del valore economico, in corrispondenza del massimo punteggio, per ciascuna condizione. negli ambiti in cui si è già raggiunto un elevato livello di metanizzazione, la stazione appaltante attribuisce un basso valore al punteggio massimo per la condizione di cui al comma 1, lettera c.

4. qualora, per la condizione di cui alla lettera b del comma 1, lo sconto totale sui corrispettivi di prestazione dei servizi o, per la condizione di cui alla lettera c del comma 1, una lunghezza eccessiva dell’estensione di rete comporti un importo troppo grande da incidere significativamente sulla redditività economica finanziaria dell’impresa, a potenziale discapito della qualità del servizio e della sicurezza, o sia ritenuto tale da dar luogo a richieste di prestazioni inutili da parte dei clienti, la stazione appaltante stabilisce una soglia allo sconto o alla lunghezza dell’estensione di rete, al di sopra della quale il punteggio non aumenta.

5. nel caso di non raggiungimento del numero di titoli di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1, il gestore versa comunque agli enti locali concedenti un ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica per cui si è impegnato in sede di gara, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall’autorità e con le modalità indicate all’articolo 8 comma 6, oltre ad una penale, per mancato rispetto del parametro di gara offerto, da prevedere nel contratto di servizio. e’ previsto un anno di tolleranza entro cui il gestore, senza oneri addizionali, può completare gli investimenti previsti nell’anno precedente.

 

art. 14

(criteri di sicurezza e qualità del servizio )

1. i criteri relativi alla sicurezza da considerare nella valutazione della gara sono i livelli incrementali, rispetto agli obblighi o al livello generale, per il tempo di pronto intervento, fissati dall’autorità, che l’impresa concorrente si impegna a rispettare nell’ambito oggetto di gara in ciascun anno del periodo di affidamento per i seguenti parametri di sicurezza:

i. percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta ad ispezione, di cui all’articolo 4 della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla  deliberazione dell'autorità arg/gas 120/08 e s.m.i.;

ii. percentuale annua di rete di bassa pressione sottoposta ad ispezione, di cui all’articolo 5 della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'autorità arg/gas 120/08 e s.m.i.;

iii. percentuale di chiamate di pronto intervento con tempo di arrivo entro 60 minuti, di cui all’articolo 10 della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'autorità arg/gas 120/08 e s.m.i.;

iv. numero annuo convenzionale di misure del grado di odorizzazione di gas per migliaio di clienti finali effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 e dall'articolo 32, comma 32.2, lettera a) della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'autorità arg/gas 120/08 e s.m.i.

2. il criterio relativo alla qualità del servizio è il livello incrementale, rispetto all’obbligo fissato dall’autorità, che l’impresa concorrente si impegna a rispettare nell’ambito oggetto di gara per un parametro della qualità del servizio, scelto dalla stazione appaltante, tra quelli fissati nel testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas emanato dall’autorità, vigente al momento dell’emissione del bando di gara. per un ambito con un basso livello di metanizzazione può essere scelto il tempo di attivazione della fornitura, mentre per ambiti in cui è stato raggiunto un buon livello di maturità della metanizzazione può essere scelta la fascia di puntualità per gli appuntamenti o il tempo di risposta ai reclami od altri parametri più attinenti alle caratteristiche dell’ambito.

3. il punteggio massimo attribuibile ai criteri di sicurezza è di 22 punti e quello al criterio della qualità del servizio di 5 punti.

4. il disciplinare di gara tipo di cui all’allegato 3 riporta in dettaglio gli indicatori da considerare per ciascun parametro al fine dell’attribuzione del punteggio e della verifica annuale, anche in funzione di eventuali variazioni che l’autorità abbia deliberato, prima della lettera di invito a presentare l’offerta di gara, di apportare ai livelli obbligatori nei successivi periodi di regolazione, e la specificazione del livello utile per il massimo punteggio. ad offerte di livelli di sicurezza o di qualità al di sopra del livello utile per il massimo punteggio non viene attribuito alcun punteggio addizionale. il livello utile per il massimo punteggio può essere modificato dall’autorità in concomitanza di variazioni dei livelli obbligatori all’inizio dei successivi periodi regolatori, con impatto solo sulle gare successive alla modifica.

5. l’offerta deve essere corredata da una nota sull’organizzazione prevista dall’impresa che giustifichi il valore incrementale offerto per il parametro relativo al pronto intervento di cui al comma 1, punto iv e al parametro di qualità di cui al comma 2.

6. il contratto di servizio prevede le modalità per la verifica annuale degli impegni rispetto ai livelli di sicurezza e qualità offerti, le penali a favore degli enti locali in caso di non rispetto annuale di tali livelli, con un minimo di 2500 euro ed un massimo di 2,5 milioni di euro, e la previsione di decadenza del contratto in caso di mancato rispetto per tre anni dei livelli offerti al di sotto di un valore soglia, valutato con le modalità di cui al comma 7.

7. al fine della previsione di decadenza viene considerato, come indicatore complessivo di sicurezza e qualità, la somma dei punteggi corrispondenti ai livelli effettivi per i parametri di sicurezza e qualità raggiunti nell’anno, calcolati con le formule utilizzate nel disciplinare di gara, e come valore soglia, da inserire nel contratto di servizio, il valore più alto fra:

a. il punteggio relativo ai criteri di sicurezza e qualità in base ai livelli offerti dall’impresa aggiudicataria in sede di gara meno la differenza tra il punteggio complessivo di gara della medesima impresa e quello della seconda classificata;

b. il 90% del punteggio relativo ai criteri di sicurezza e qualità in base ai livelli offerti dall’ impresa aggiudicataria in sede di gara.

 

art. 15

(piano di sviluppo degli impianti)

1. ogni concorrente redige un piano di sviluppo degli impianti, partendo dai documenti guida sugli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti, di cui all’articolo 9, comma 4, e dallo stato di consistenza di ciascun impianto.

2. il piano è costituito da una relazione tecnica, che contiene il programma dei lavori e illustra gli interventi, e da elaborati progettuali, in particolare planimetrie e schematiche illustrative degli interventi. il concorrente ottimizza quanto previsto nel documento guida e può prevedere anche interventi integrativi e scostamenti, giustificati evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi.

3. i criteri di valutazione del piano degli investimenti riguardano i seguenti aspetti:

a. adeguatezza dell’analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione;

b. valutazione degli interventi di estensione e potenziamento in termini di:

i. accuratezza e dettaglio del progetto e giustificazioni delle scelte anche con analisi di costi-benefici quantitative e, dove non è possibile, qualitative;

ii. miglioramento della continuità di servizio in caso di disfunzione, tramite la realizzazione di magliature della rete;

iii. quantità di rete complessivamente offerti per estensione e potenziamento, purché giustificata da analisi di costi-benefici, mettendo in evidenza gli investimenti in zone disagiate come nei comuni montani. investimenti non adeguatamente giustificati non verranno considerati agli effetti del punteggio;

c. valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e degli impianti in termini di:

i. attendibilità delle proposte di sostituzione per rinnovo della rete e degli allacciamenti, in base alla vita utile e allo stato di conservazione;

ii. quantità di rete complessivamente offerta per rinnovo delle condotte e degli allacciamenti, purché giustificata da analisi di costi benefici. investimenti non adeguatamente giustificati non verranno considerati agli effetti del punteggio.

d. innovazione tecnologica, attuata in maniera accelerata o addizionale a quanto previsto dalla regolazione, subordinata alla dimostrazione di credibilità dell’offerta in impianti di distribuzione già gestiti dal distributore, in particolare sarà valutata l’offerta del numero dei seguenti componenti:

i. impianti telecontrollati;

ii. sistemi di dosaggio ad iniezione dell’odorizzante o equivalenti;

iii. sistemi di misura in continuo della protezione catodica;

iv. percentuale di tubazioni in acciaio messe in protezione catodica efficace in maniera anticipata rispetto al programma previsto dall’autorità nella regolazione della qualità del servizio;

v. contatori elettronici con un programma di messa in servizio accelerato rispetto a quello previsto dall’autorità.

4. il punteggio massimo attribuibile è di 45 punti. negli ambiti in cui la metanizzazione è in via di sviluppo, il punteggio maggiore è attribuito alla valutazione delle estensioni e dei potenziamenti, mentre negli ambiti con un grado di metanizzazione già maturo alla valutazione del mantenimento in efficienza degli impianti.

5. i criteri di valutazione del piano di sviluppo degli impianti sono prevalentemente qualitativi. il disciplinare di gara tipo in allegato 3 riporta la griglia dettagliata dei sub-criteri con il corrispondente punteggio indicativo. in base alle specificità degli ambiti, la stazione appaltante può modificare i punteggi, giustificando la modifica nella nota di cui all’articolo 9, comma 1.

6. le voci relative all’innovazione tecnologica possono cambiare con il tempo per tenere conto dell’evoluzione tecnologica e della standardizzazione di alcune soluzioni che, alla data di emanazione del presente regolamento, sono ritenute innovative o su cui non vige un obbligo di realizzazione.

7. il contratto di servizio riporta il piano dello sviluppo degli impianti, con le previsioni sia delle penalità economiche sia delle ipotesi di decadenza per i casi in cui il concessionario, per cause da lui dipendenti, non lo rispetti o lo realizzi con eccessivo ritardo. le penalità, con un minimo di 2500 euro ed un massimo di 2,5 milioni di euro, e le ipotesi di decadenza sono riportate anche nella bozza di contratto di servizio allegata al bando di gara.

8. l’offerta, al solo fine della giustificazione delle condizioni offerte e della verifica della sostenibilità economica degli investimenti proposti e delle condizioni offerte di cui ai commi 13 e 14 e, quindi, dell’identificazione di offerte anomali, è corredata dal piano industriale previsionale per gli anni di durata dell’affidamento redatto secondo lo schema contenuto nel disciplinare di gara tipo e da una nota illustrativa che riporta tra l’altro:

a. la metodologia utilizzata per la valutazione dei ricavi;

b. la composizione e la giustificazione dei costi di gestione e dei costi indiretti/generali allocati sulla concessione. in particolare è richiesta una descrizione dettagliata degli organici tecnici del distributore ed i servizi esterni di cui si avvarrà, nonché l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento di cui disporrà per l’esecuzione del servizio, oltre ai costi operativi unitari. inoltre devono essere evidenziati i costi e le modalità di calcolo correlati ai livelli di sicurezza e qualità offerti, di cui all’articolo 14;

c. la composizione e la giustificazione degli eventuali altri oneri derivanti dall’affidamento, quali gli oneri a favore dei proprietari degli impianti, se diversi dal gestore;

d. gli investimenti materiali, valutati secondo il prezzario allegato allo schema di contratto di servizio di cui all’articolo 9, comma 8, ed il loro piano di ammortamento. nel caso in cui vengano utilizzati valori diversi, devono essere giustificati;

e. la composizione e la giustificazione degli investimenti immateriali, incluse le spese di gara e la differenza fra il valore di rimborso ai gestori uscenti e le immobilizzazioni nette valutate ai fini regolatori;

f. il valore residuo risultante al termine dell’affidamento;

g. le forme di finanziamento che saranno utilizzate.

 

art. 16

(offerte anomale)

1. la commissione valuta la congruità delle offerte quando la somma dei punti relativi alle condizioni economiche e quelli del piano di investimento è pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara.

2. la commissione valuta la congruità delle offerte quando la somma dei punteggi dovuti ai criteri di sicurezza e di qualità è pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara.

3. la commissione valuta la congruità delle offerte quando il tasso interno di redditività degli investimenti nel piano industriale di cui all’articolo 15, comma 8, risulta inferiore al 5% in termini reali, al netto delle imposte.

4. la commissione verifica sistematicamente che il piano industriale sia in accordo con le istruzioni contenute nel bando di gara e i valori utilizzati siano consistenti con la prassi del settore e della regolazione in vigore.

5. qualora nel piano industriale i costi operativi, i ricavi o la valutazione degli investimenti siano differenti da quelli utilizzati dagli altri concorrenti, o comunque le istruzioni appaiono essere state disattese, e le motivazioni nella nota giustificativa non sembrano chiare o plausibili, la commissione richiede informazioni aggiuntive applicando il procedimento di verifica delle offerte anomale di cui al comma 7 e, se i valori utilizzati continuano a non essere giustificati, procede all’esclusione dell’offerta.

6. la commissione ha la facoltà di verificare la congruità dell’offerta quando un punteggio, anche parziale, appaia anormalmente elevato rispetto alle altre offerte.

7. il procedimento di verifica delle offerte anomale e della loro eventuale esclusione dalla gara avviene secondo le disposizioni degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8. la commissione procede ad una verifica rigorosa delle giustificazioni dell’impresa che ha presentato l’offerta anomala, esprimendo un proprio giudizio sulla validità di tali giustificazioni.

 

art. 17

(monitoraggio degli effetti del decreto e supporto agli enti locali)

1. ai fini del monitoraggio degli effetti del presente regolamento, tutti i soggetti che agiscono da stazione appaltante, di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti, entro 60 giorni dall’aggiudicazione della gara, a trasmettere al ministero dello sviluppo economico – dipartimento dell’energia i dati significativi con cui si sono aggiudicate le gare, come riportati nello schema in allegato 4. su richiesta, la stazione appaltante invia il verbale della gara al ministero dello sviluppo economico.

2. il ministro dello sviluppo economico e il ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale stipulano, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, un apposito protocollo d’intesa con anci e l’autorità per l’energia elettrica e il gas per porre in essere, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente, specifiche iniziative di sensibilizzazione, informazione ed assistenza agli enti locali, nonché per istituire un comitato, che può essere allargato anche ad altri soggetti istituzionali, per monitorare lo svolgimento e gli esiti delle gare ed esaminare l’opportunità di eventuali chiarimenti e proposte di modifiche al presente regolamento.

 

art. 18

(prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di trento e bolzano)

1. sono fatte salve le prerogative statutarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di trento e bolzano.

 

art. 19

(entrata in vigore)

1. il presente regolamento sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana e nei siti internet dei ministeri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.

il presente regolamento, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. e’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

roma,
il ministro dello sviluppo economico
il ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale 

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Categorie: energia, infrastrutture, reti energia, tecnologia

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15 novembre 2011 - 17:18

roma. il comune si accorge di avere sbagliato il bando per i tubi del gas. retroscena.

premessa.
quest'estate, a sorpresa, il comune di roma (anzi, roma capitale, come si sono fatti aggiungere per legge nell'intestazione) ha emanato un bando per il rinnovo della concessione della rete cittadina del gas.

il servizio di distribuzione del metano – la gestione della rete di condutture, poiché dal 2000 la vendita di gas è libera – fin dai tempi del gas illuminante di 150 anni fa è su concessione comunale.
il ministero dello sviluppo economico in primavera aveva completato le linee guida sulle gare con cui affidare il servizio; la concessione passa ora dal singolo comune ai cosiddetti ambiti, che comprendono più comuni allacciati fra loro.
nel caso di roma, fanno parte dell'ambito anche fiumicino, ciampino, frascati e altri grandi comuni. 
queste linee guida, non ancora ratificate dall'entrata in vigore, sono state discusse ed esaminate dalle altre istituzioni e dalle associazioni industriali.

poi c'è il decreto di liberalizzazione del 2000: le concessioni sarebbero scadute nel 2005, ma stanno continuando in regime di proroga.

a roma il servizio di distribuzione del metano è dell'italgas (ex romanagas) gruppo snam rete gas.

nei primi giorni di un pigèrrimo agosto la giunta comunale di roma aveva approvato una delibera per varare la gara che avrebbe affidato in concessione il servizio gas.
per la sola città capoluogo.
ciampino, fiumicino e gli altri, affari loro.
alcuni consulenti pagati una parcella appetitosissima (svariate centinaia di migliaia di euri) hanno studiato e messo a punto il testo di un bando, emanato a fine settembre.

panico sul mercato dei possibili candidati.
l'italgas ha fatto ricorso.
quelle previste dal bando così lungamente elucubrato sembravano condizioni capestro insostenibili per quasi qualsiasi candidato. chiunque avesse vinto, avrebbe perso (perso) quattrini a palate.

come se...
come se il bando fosse stato fatto apposta dal comune di roma per far vincere l'acea (la società elettrica e dell'acquedotto controllata dal comune di roma)  in associazione con un partner industriale e finanziario espertissimo nel settore delle reti gas.

ho cercato con la memoria le più solide società che posseggono e gestiscono grandi reti urbane di tubi del gas.
me ne sono venute in mente diverse, ma una in particolare.
e non ti dirò chi è.

fatto sta che l'altro giorno il comune di roma ha cambiato il bando di gara.
ecco l'annuncio.

gas, comune: modificato bando e prorogata scadenza

la giunta capitolina, presieduta dal sindaco gianni alemanno, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici e periferie, fabrizio ghera, ha approvato la delibera relativa all’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas nel territorio di roma capitale

l’approvazione della delibera integra la precedente, approvata con deliberazione n. 286 del 4 agosto 2011, modifica i requisiti tecnico-economici al fine di ampliare il più possibile la platea dei partecipanti al bando di gara favorendo, pertanto, la massima concorrenzialità.

inoltre l’atto migliora la redditività complessiva dell’investimento per il vincitore della gara, anche alla luce dei forti deterioramenti degli scenari economici e finanziari registrati sui mercati italiani ed internazionali, e proroga i termini di presentazione dell’offerta al 23 marzo 2012.

lo comunica il dipartimento lavori pubblici di roma capitale.

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Categorie: acqua, energia, infrastrutture, reti energia

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11 novembre 2011 - 13:03

ecocronache da ecomondo. come il fotovoltaico fa traballare il sistema elettrico e la rete.

qui ecomondo alla fiera di rimini.

in uno dei convegni, gallandi dell'rse (la società pubblica di ricerca del gruppo gse) spiega le nuove sfide per la sicurezza delle reti con il diffondersi degli impianti rinnovabili, e in particolare con eolico e fotovoltaico.

la cosa più temuta è la cosiddetta *sindrome del summer sunny sunday* (ssss), cioè una domenica con poca domanda di elettricità, le fabbriche spente e quindi scarsa richiesta di energia, e il fotovoltaico che produce a tutto fotone.

in queste condizioni il sistema elettrico è traballante.

interrompe gianni silvestrini: "quest'estate - dice - in alcune giornate a bassa domanda in germania si sono trovati a dover gestire punte di 12mila megawatt fotovoltaici".

gallandi conferma: in casi come questi, le centrali convenzionali devono stare spente ma prontissime a entrare in servizio per garantire eventuali scostamenti imprevisti di produzione e per far partire l'illuminazione notturna quando il sole scende (e il fotovoltaico smette di produrre).

è necessario quindi preparare il sistema elettrico a distacchi di carico, cioè spegnere impianti fotovoltaici, se il sistema elettrico lo richiede.
sennò si rischia un blackout.

è vero. quello che dicono gallandi e silvestrini è vero e stravero.

insomma anche le tecnologie non programmabili devono *responsabilizzarsi* per evitare gli sbilanciamenti del sistema elettrico.

puoi seguirmi anche su twitter @jacopogiliberto

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Categorie: ecologia e ambiente, energia, fonti rinnovabili, infrastrutture, reti energia, tecnologia

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2 novembre 2011 - 17:15

analisi. nelle aziende del gas si sta tornando al monopolio pubblico.

la distribuzione locale del gas potrebbe tornare in mano ai monopolisti pubblici, se il numero di ambiti di gara resterà limitato ai 177 imposti dal decreto 19 gennaio 2011.
lo sostiene carlo stagnaro, direttore ricerche e studi dell'istituto bruno leoni, nel briefing paper "distribuzione locale gas: se le 'aggregazioni' uccidono la concorrenza".

clicca qui per scaricare l'analisi di stagnaro, in formato pdf

scrive stagnaro: "il tentativo di razionalizzare il settore riducendone la frammentazione rischia di mancare l'obiettivo perché di fatto elimina un importante grado di libertà organizzativa e dunque di efficienza delle imprese - ossia l'incentivo di ogni impresa di trovare la sua "dimensione ottima" sulla base delle condizioni concrete nelle quali opera, che includono sia variabili del tutto indipendenti (la geografia) sia variabili regolatorie (gli obblighi tecnici e di qualità)".

per questa ragione, aggiunge l'analisi, l'elemento essenziale per scardinare le inefficienze non è - in sé - il consolidamento, ma la selezione di attori capaci e il loro inserimento all'interno di un set di incentivi corretto.
"l'attuale conformazione del mercato, specialmente in un contesto di ambiti di grandi dimensioni, è tale da rendere nei fatti contendibili solo una piccola minoranza degli ambiti, che già oggi hanno un gestore privato, proteggendo invece la posizione dei grandi soggetti pubblici verticalmente integrati. in assenza di correttivi, la riforma degli ambiti con la loro riduzione al numero relativamente ristretto di 177 rischia di avere inintenzionalmente conseguenze anti-competitive. un ridisegno degli ambiti o la possibilità di 'opting out' per i comuni può evitare questa involuzione".

clicca qui per scaricare l'analisi di stagnaro, in formato pdf

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Categorie: energia, infrastrutture, reti energia

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25 ottobre 2011 - 19:38

strasburgo, polemiche sulle tasse europee per l'energia. retroscena.

il 19 ottobre la commissione industria-ricerca-energia (itre) del parlamento europeo di strasburgo ha discusso il parere dell’onorevole béla kòvacs (ungheria, gruppo misto) sulla proposta di revisione della direttiva sulla tassazione energetica presentata dalla commissione europea e sulla quale ha competenza la commissione economia.

la proposta non è in co-decisione e il parlamento ha soltanto un ruolo consultivo.

il relatore ha assunto una posizione difensiva su tutta la linea e ritiene che la proposta sia inaccettabile.
secondo il relatore, la nuova tassazione proposta violerebbe il principio di sussidiarietà andando a interferire sulla scelta del proprio energy mix da parte degli stati membri.
inoltre, sarebbe un duro colpo alla competitività dell’economia europea in termini di perdite di occupazione e aumento dei costi dei combustibili per i consumatori europei.

più possibilisti e aperti al dialogo sono sembrati i deputati degli altri partiti politici, tra i quali il partito liberale democratico europeo alde, che si è espresso a favore delle misure proposte dalla commissione.

nel partito popolare sono state invece espresse forti critiche da parte del tedesco markus pieper, soprattutto riguardo alla parità di tassazione dei combustibili.

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Categorie: energia, fonti rinnovabili, mobilità, nucleare, reti energia, trasporti, Viagg

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12 ottobre 2011 - 19:27

energia. smart grid. l'acea sperimenta la rete intelligente a roma. strabilianti i primi risultati.

sul sole 24 ore di oggi (edizione cartacea) accennavo dell'esperimento di smart grid in corso a roma.

si tratta di un esperimento dell'acea.

racconta stefano donnarumma, presidente dell'acea reti (la società del gruppo cui è stata affidata la gestione delle reti energetiche), che la prova è in corso alla cosddetta "isola" di malagrotta, cioè la zona in cui c'è la grande discarica dei rifiuti di roma governata dall'avvocato manlio cerrone (un vecchio e ricchissimo pirata dalla simpatia trascinante. è davvero vecchio, è davvero ricco, è davvero pirata, è davvero simpatico).

la discarica, con i nuovi impianti che producono energia da fonti rinnovabili, è un polo di produzione di energia.

e qui entrano in gioco le smart grid, cioè le reti elettriche intelligenti.

come funziona la rete elettrica classica?
funziona a senso unico, a cascata, dalla grande centrale elettrica verso i consumatori, in un diramarsi verso fili elettrici sempre più sottili e  fitti.

il problema delle fonti rinnovabili è che portano scompiglio in questo tipo di rete a senso unico.
gli impianti infatti non possono essere costruiti dove fa comodo alla rete elettrica tradizionale, cioè agli snodi e dove ci sono già le grandi centrali.

invece, gli impianti alimentati da energia verde si realizzano dove questa energia verde c'è.
si costruiscono dove l'acqua fa una cascata; dove c'è più vento; dove c'è la discarica con i suoi gas combustibili prodotti dalla fermentazione dei rifiuti.

oppure sul tetto di casa, per il fotovoltaico.

quindi si collegano là dove si trovano, e immettono chilowattora potenti in punti spesso remoti e deboli della rete.
e spesso con energia che deve andare contromano rispetto al flusso.

non basta.
gran parte delle tecnologie rinnovabili non produce quando c'è bisogno, cioè quando le fabbriche aprono gli interruttori dei grandi compressori e dei motori elettrici, quando le famiglie avviano la lavatrice e l'aspirapolvere.
le centrali idroelettriche ad acqua fluente producono chilowattora quando il corso d'acqua è più vivace per una pioggia recente; gli impianti eolici, quando c'è brezza (ma non quando c'è tempesta furiosa); il settore solare produce quando c'è il sole pieno, ma basta una nuvola di passaggio per fare scendere di colpo la produzione ed è zero totale di notte.

un vero disastro immettere questa energia nelle rete convenzionali.

l'autorità dell'energia vuole la sperimentazione delle smart grid in quelle reti dove sia rilevata circa per il 10% del tempo un'inversione di flusso, cioè quando l'elettricità è costretta ad andare controcorrente dalla periferia verso la grande centrale convenzionale.

a roma malagrotta, questo accade non solamente per il 10% del tempo. il doppio.
per il 20% del tempo la corrente va contromano.

ora l'acea comincia ad avere i primi risultati sui scala non più microscopica, bensì su una fetta di città.

è stato realizzato un sistema di accumulo progettato dalla giapponese toshiba.
si tratta di pacchi di batterie speciali (ogni impianto ha la dimensione di una cabina elettrica condominiale) che assorbono gli eccessi di corrente sulla linea e, viceversa, rilasciano l'energia quando sulla rete la tensione si abbassa.

in questo modo, si eliminano i picchi di tensione e si soddisfanno senza problemi anche i picchi di domanda da parte dei consumatori.
inoltre le batterie e il sistema informatico di gestione permettono di eliminare quasi del tutto gli sbalzi e i blackout.

non basta.
le perdite di corrente si riducono tra il 5 e il 10%, e cioè l'acea ha bisogno di produrre meno corrente per soddisfare la stessa domanda, ovvero a parità di elettricità prodotta dalla centrale arriva più corrente nelle case dei consumatori.

in altre parole, c'è un risparmio di risorse, risparmio benefico per l'ambiente e per il portafogli.
e la qualità del servizio migliora.

una rete intelligente di questo tipo è strutturata anche per affrontare i cambiamenti sociali.
arriveranno le automobili elettriche?
ecco fatto: la smart grid le sorregge senza difficoltà.

gli esperti infatti si chiedono che accadrà alla rete quando le auto elettriche saranno diffuse.

se (poniamo) venti persone si muovono con l'auto elettrica, e la mattina arrivano nel parcheggio dell'azienda dove lavorano, dove attaccano la spina per la ricarica, significa che - dove c'è l'azienda con il posteggio elettrificato - la rete di bassa tensione deve essere corretta per affrontare un carico di domanda che si presenta, fortissimo, alle 9,30 del mattino.
e alla sera, al ritorno a casa, quelle 20 macchine elettriche si allacciano alla presa della rimessa: e 20 auto elettriche in carica sono il consumo serale improvviso di un condominio che marcia a tutta birra, comprese lavatrici e aspirapolvere.

ecco, la smart grid di malagrotta è già pronta per affrontare questi sposamenti improvvisi e forti di consumo.

il costo?
questa prima rete sperimentale è nell'ordine dei 5 milioni.

corbézzoli! quanto costerà moltiplicare tutto sull'intera roma?
non serve agitarsi.
il costo di 5 milioni di euro è per l'impianto sperimentale, di cui due terzi sono i costi dei test e dei sistemi di rilevazione.

per l'intera roma, l'acea potrebbe dover muovere un investimento nell'ordine dei 200 milioni distribuiti su un programma graduale di sette oppure otto anni.

con un altro vantaggio.
oggi, la città di roma esprime al massimo (contizionateri a tutta forza, luci accese, motori industriali in piena marcia e così via) un picco di potenza di 2.400 megawatt.
le centrali devono pompare energia a mille per assecondare questa richiesta.

con la rete intelligente, e senza bisogno di costruire nuove centrali, si potrebbero dare a roma fino a 3mila megawatt di domanda massima.
e l'investimento è, per dimensioni, pari alla costruzione di una nuova centrale per sopperire quei 600 megawatt in più.

la smart grid è una centrale virtuale.
che non inquina, che non emette un filo di fumo, che non disturba, che non brucia risorse.

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27 settembre 2011 - 13:57

energia. l'eni tratta in russia con la rosneft per il mar nero

secondo il quotidiano economico moscovita kommersant, l'eni sta trattando con la compagnia petrolifera russa rosneft per progetti comuni nella zona del mar nero da cui era stata respinta la chevron.

clicca qui per leggere l'articolo del kommersant (in russo)

in cambio l'eni potrebbe aprire alla rosneft le porte della libia, a cominciare dal giacimento gigante "elefant" nella zona del fezzan.

nel progetto, che si baserebbe attorno alla città russa costiera di tuapse, non lontana da soci, sarebbe coinvolta anche l'exxon mobil.

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Categorie: energia, reti energia

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19 settembre 2011 - 23:22

energia. gazprom pronta a comprare dall'eni il 100% della promgas, fornitore edison.

la gazprom, colosso russo del gas, è in trattativa con l'eni per acquistare la sua quota nella joint venture paritetica promgas.

la promgas è una società costituita dalla gazprom e dall'eni per rifornire la milanese edison, cliente unico con 2 miliardi di metri cubi di gas l'anno.

il metano arriva all'edison tramite i gasdotti dell'eni.
la promgas compra il metano dalla gazprom attraverso l'hub austriaco di baumgarten.

l'edison aveva progettato di costruire un gasdotto dalla russia, il gasdotto volta. aveva anche costituito una società con la gazprom.
poi il progetto volta si è arenato e l'approvvigiornamento corrispondente è arrivato all'edison da questa nuova società, la promgas, aperta a milano, costituita dalla gazprom con l'eni.

un anno e mezzo fa l'edison e la gazprom avevano chiuso la società volta, mentre lo scorso luglio la promgas ha accordato alla società di foro buonaparte un abbassamento dei costi sui contratti a lungo termine dopo che la società energetica italiana aveva bussato alla corte di arbitrato di stoccolma, denunciando l'acquisto troppo oneroso di metano mentre i prezzi di mercato erano caduti.
il contratto di fornitura all'edison durerà fino al 2022.

una fonte citata dall'agenzia moscovita interfax dice che attualmente la gazprom è in trattativa con l'eni sulla possibilità di acquistare la sua quota in promgas, ma prima si dovrà valutare la società, la decisione sarà presa solo dopo.

l'obiettivo della gazprom è rendere più facile e redditizio l'export eliminando gli intermediari o
aumentando le sue quote nelle strutture di mediazione.

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Categorie: energia, infrastrutture, reti energia

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19 settembre 2011 - 18:10

energia. nel 2035 i consumi mondiali cresceranno del 35%. in testa cina e india. rapporto eia.

al 2035 i consumi energetici mondiali cresceranno del 53%.
cina e india rappresenteranno metà di questa crescita.

lo prevede l'eia, energy information administration, un'agenzia del ministero usa dell'energia (department of energy), nello studio "international energy outlook 2011".

la previsione non comprende le politiche o le legislazioni che possono afere effetti sui mercati energetici.

il consumo totale di energia salirà da 505 qualdrilioni di british thermal units (btu) del 2008 a 619 nel 2020 e 770 quadrilioni di btu nel 2035. (non chiedermi la conversione dei quadrilioni di btu).

gran parte della crescita della domanda energetica sarà in paesi non-ocse, cioè non occidentali, dove l'aumento sarà dell'85% contro il 18% dei paesi sviluppati.

il rapporto è dettagliatissimo anche sulle diverse fonti di energia.

clicca qui per leggere l'intero rapporto (in inglese)

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5 settembre 2011 - 12:14

energia. exprivia realizzerà il catasto informatico dei clienti di luce e gas

la exprivia spa si è aggiudicata la gara europea per la realizzazione e l’esercizio dell’infrastruttura tecnologica e delle applicazione del sii-sistema informativo integrato, la banca dati nazionale degli utenti dell’energia. lo ha reso noto paolo vigevano, amministratore delegato di au-acquirente unico spa (interamente partecipata dallo stato), la società a cui il legislatore ha affidato il progetto e che, in tale ambito, nel dicembre scorso aveva bandito la gara europea.

l’offerta della società pugliese exprivia (quotata all’mta segmento star di borsa italiana, con 1600 dipendenti e 15 sedi, di cui nove in italia) è risultata la migliore tra le 10 offerte presentate da sei raggruppamenti e quattro società. la commessa ha un valore di circa 12 milioni di euro e una durata di cinque anni.

vigevano ha ricordato che «con un provvedimento legislativo dell’agosto 2010, ad au è stato demandato il compito di sviluppare il sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi dei mercati dell’energia elettrica e del gas. grazie a tale strumento, nel pieno rispetto della privacy, verranno tra l’altro superate le difficoltà fino ad oggi riscontrate nello scambio di dati tra gli operatori, favorendo così pure il cambio del proprio fornitore».

«la gestione centralizzata dei flussi informativi», ha aggiunto vigevano, «stimolerà anche una riduzione dei costi di gestione complessivi a carico degli operatori e, quindi, dei consumatori finali. l’istituzione presso au del sistema assicura l’imparzialità nella sua gestione e la non discriminazione tra gli operatori che interagiscono tra di loro, con una garanzia di sicurezza e tempestività nello scambio delle informazioni, utili per lo sviluppo della concorrenzialità dell’intero mercato e con benefici immediati sia per i consumatori che per gli operatori».

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Categorie: energia, infrastrutture, reti energia

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16 agosto 2011 - 20:07

robin tax sull'energia. anche rinnovabile. effetti, commenti.

gli analisti di citigroup dicono che alla fine la robin hood tax, la tassa che in teoria dovrebbe essere una foresta di sherwood in cui derubare i ricchi (petrolieri) a vantaggio dei poveri (cittadini), è una beffa.
una beffa sonora.
la pagheremo, ancora una volta, noi.

ecco un passo dell'interessante articolo pubblicato sul sito web del sole 24 ore:

la robin tax? alla fine la pagheranno i consumatori
l'opinione degli analisti di citigroup global markets, nonostante il calo degli energetici a piazza affari, è che l'impatto della robin tax sulla valutazione dei titoli dell'energia italiani «sarà modesto».
lo scenario peggiore prevede un impatto del 13% sull'eps (utile per azione) e del 2,9% sulla valutazione dei titoli stessi.
nel caso di terna, l'eps scenderebbe del 16% e la valutazione del 3,4%, mentre per quanto riguarda enel, l'eps subirebbe un taglio del 6% e la valutazione del 2,5%.
citi non si aspetta cambiamenti nel dividendo di terna, mentre quello di enel potrebbe scendere di 0,25 euro per azione.
secondo citi, tuttavia, «ci sono buone possibilità che il decreto del governo italiano possa essere modificato e che l'aumento della tassa, se mai, possa essere ridotto».
nel lungo termine, poi, l'eventuale aumento «potrebbe essere trasferito a carico dei clienti».
insomma il peso alla fine lo pagheranno i consumatori con bollette più care.

di sicuro la snam rete gas, che finora era esclusa dalla robin tax, ha precisato che non ridurrà i dividendi che pagherà agli azionisti (il primo dei quali è il tesoro).
domanda. come è possibile mantenere intatti i dividendi per gli azionisti se aumentano le tasse?
ecco il comunicato diramato questo pomeriggio dalla società di san donato milanese:

con riferimento all’andamento odierno del titolo snam rete gas sui mercati finanziari, la società comunica che sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, in relazione al contenuto delle recenti misure finanziarie deliberate dal governo (modifiche della “robin tax”), l’impatto in termini di maggiori oneri fiscali annui pagabili per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013 è stimabile in via cautelativa in circa 150 milioni di euro.
la società, tenuto conto della solidità della propria struttura di capitale e delle prospettive economico-finanziarie per i prossimi anni, conferma l’attuale politica dei dividendi.

da lèggere anche l'articolo che ha scritto oggi l'acuto carlo stagnaro sul chicago blog, le pagine web dirette da oscar giannino.

nell'articolo (intitolato "energia. se si muove, tàssala") stagnaro ricorda che

inizialmente, l’imposta venne creata per colpire i presunti extraprofitti di compagnie che avevano ingiustamente goduto dell’aumento dei prezzi petroliferi, e allo scopo di finanziare la “social card”. apparentemente, il governo è passato con disinvoltura attraverso lo specchio: non solo ignorando del tutto il palese fallimento della social card, ma anche e soprattutto perché, nel frattempo, i presunti extraprofitti sono diventati prima profitti normali, poi profittini, e spesso perdite.

poi stagnaro dice che è un provvedimento punitivo:

resta incomprensibile come un governo e un ministro che hanno passato gli ultimi mesi a lamentarsi (giustamente) del peso e dell’effetto distorsivo delle mille eccezioni fiscali, si rendano protagonisti di un clamoroso esempio di politica fiscale punitiva. punitiva perché del tutto priva di senso: se davvero esistono extraprofitti, sta all’antitrust individuarli e rimuoverli, certo non per via fiscale. punitiva perché priva di logica: adottare il criterio del fatturato per individuare le aziende da colpire significa non distinguere tra i soggetti per i quali l’aumento dei prezzi petroliferi (fonte dei presunti extraprofitti) è fonte di reddito, e quelle per cui esso è un mero costo. punitiva perché priva di prospettiva: tassare a morte il settore dell’energia significa deprimere gli investimenti, e allora non venite più a raccontarci che questo è un settore strategico bisognoso di un occhio di riguardo

io aggiungo che punire le fonti rinnovabili di energia significa punire una delle poche forme di energia che riducono l'import di gas, carbone e petrolio e contengono i costi dovuti alle emissioni di anidride carbonica.

anche se molti si lamentano dei sovraccosti dovuti agli incentivi sulle rinnovabili, si è visto che l'aumento di fonti rinnovabili sul mercato elettrico al contrario ha un effetto forte di calmiere sui prezzi della corrente elettrica.

torno a stagnaro, il quale infine scrive:

per quale ragione al mondo l’investimento in una cosa che si chiama energia deve essere trattato diversamente (cioè più duramente) dell’investimento in qualunque altro settore? risposta: perché è più facile prendere i soldi qui che altrove.

qui l'articolo integrale di stagnaro

ti consiglio di lèggere
- gli speciali che il sole 24 ore sta dedicando alla manovra
- dal sito web dell'istituto bruno leoni, questo articolo in cui l'imprenditore della chimica pulita guido ghisolfi spiega come sia impossibile investire in questa italia.

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Categorie: ecologia e ambiente, energia, fonti rinnovabili, infrastrutture, reti energia, rifiuti

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14 agosto 2011 - 2:12

manovra. energia. a gennaio la riforma della borsa elettrica. rinnovabili. sistri.

scampato pericolo (per ora) sul fronte della "norma calderoli" per il taglio del 30% agli incentivi alle fonti rinnovabili di energia.
la norma è stata stralciata nel testo pubblicato nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 13 agosto, sulla gazzetta ufficiale.

ne parlavo in questo articolo pubblicato ieri mattina.

qui le pagine del sito web del sole 24 ore dedicate alla manovra. sul giornale (cartaceo) di oggi c'è il testo integrale.

per fermare il taglio agli incentivi sono intervenuti soprattutto il sottosegretario miccichè affiancato da stefania prestigiacomo (ambiente) e paolo romani (sviluppo economico).

resta invece l'estensione alle fonti rinnovabili per la "robin tax" e la riforma della borsa elettrica, divisa in tre macrozone con la sostituzione del meccanismo di determinazione del prezzo nel mercato all'ingrosso "marginal price" con il nuovo meccanismo "pay as bid" da realizzare entro il 1° gennaio.

qualche commento.

ecco giuseppe vatinno, responsabile ambiente ed energia dell'alleanza per l'italia (la formazione di francesco rutelli):
"la misura di una robin hood tax energetica nella manovra finanziaria
correttiva di ferragosto proposta da tremonti colpisce in maniera
indifferenziata fonti energetiche diverse, come gli idrocarburi e le
rinnovabili; sarebbe più utile introdurla esludendo le rinnovabili come
biomasse, fotovoltaico ed eolico e caricando maggiormente petrolio carbone e gas, visto che gli idrocarburi generano comunque esternalità che l'italia pagherebbe sia in termini economici che ambientali".

alberto losacco, parlamentare del pd, dice:
"la manovra è iniqua  e per di più spreca una grande occasione, quella di avviare finalmente interventi nel settore energetico che consentano non solo risparmi ma anche guadagni. è il momento di intervenire, perché puntare sulla green economy significa non solo garantire un futuro più pulito e sicuro ma anche entrare in un business da cui è criminale rimare esclusi. non si penalizzi il settore delle rinnovabili con tagli illogici ma si abbia il coraggio di agire in maniera organica in un settore dalle grandi potenzialità di crescita e che, già oggi, offre migliaia di posti di lavoro. tedeschi e americani hanno puntato sulle rinnovabili sapendo che ogni dollaro o euro investito sarebbe tornato indietro moltiplicato con vantaggi per i cittadini e per l’ambiente. per questo serve una politica energetica che faccia delle rinnovabili un settore fondamentale per la ripresa economica. si tratta di una strada che soprattutto al sud può offrire ampi margini di sviluppo, guadagni e posti lavoro, il governo non perda l’ennesima occasione per dare al paese uno strumento di crescita”.

un cenno anche alla vicenda del sistri, il ristema di rilevazione della logistica dei rifiuti.

secondo il wwf, “le parole del ministro della semplicazione, roberto calderoli, sull’abolizione del sistema di tracciabilità dei rifiuti appaiono sconcertanti e incredibili al tempo stesso: incredibili perché non ci si rende conto che sarebbe un falso risparmio; sconcertanti perchè, al di là di ogni riduzione di spesa, sembra che il ministro non si renda conto dell’assoluta gravità del fatto che dietro lo smaltimento illegale dei rifiuti c’è un gravissimo profilo di danno ambientale (che va valutato anche in termini economici) e il drammatico fenomeno delle ecomafie”.
“nel merito dobbiamo sottolineare che ad oggi già diversi milioni sono stati spesi per la tracciabilità dei rifiuti e in particolare per l’organizzazione del sistri sono stati predisposti: programmi informatici, aggiornamento del personale, sistemi elettronici di controllo, sale operative. sono inoltre state acquistate le cosiddette “black-box”, già distribuite ai privati. possibile che ora che la gran parte dei costi ricadrebbe sugli operatori in funzione del servizio che svolgono lo Stato si appresta a buttare tutto l’investimento fatto? ci aspettiamo di ascoltare la voce del ministro dell’ambiente, stefania  prestigiacomo, che non pensiamo si possa riconoscere affatto nelle parole di calderoli”.

"con l'abolizione del sistema di tracciabilità dei rifiuti l'ecomafia e tutti coloro che si sono arricchiti sul traffico dei rifiuti alle spalle dei cittadini, della salute e dell'ambiente festeggiano", afferma il presidente nazionale dei verdi, angelo bonelli.

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15 luglio 2011 - 17:56

scienza. il sole impazza. eruzioni solari e macchie. problemi per reti elettriche e satelliti. l'ingv.

il sole (nel senso dell'astro, e non nel senso del quotidiano di cui stai leggendo il sito web) sta passando da un periodo di minima attività verso uno di massima attività e alcuni scienziati suppongono l'arrivo di un'era glaciale con conseguenti eventuali danni alle comunicazioni.

ed è allarme negli stati uniti, dove si teme che l’attività solare possa produrre blackout e anche danni gravi a un sistema elettrico – quello usa – che non brilla per efficienza, razionalità e modernità.

dal 2006 non si osservano eruzioni solari di simile intensità, secondo l'agenzia meteorologica nazionale americana (nws). "il sole ha avuto un'eruzione di media intensità il 7 giugno con un'espulsione di massa coronale assolutamente spettacolare", precisato l'osservatorio di dinamica solare della nasa.
"l'enorme nube di particelle che si è innnalzata rapidamente e poi è ricaduta sembrerebbe ricoprire un'area che rappresenta circa la metà della superficie solare".

la sezione geomagnetismo, aeronomia e geofisica ambientale dell'ingv, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha una lunga tradizione di osservazioni geomagnetiche e ionosferiche e ha raccolto una mole notevole di dati per lo studio della variabilità del sole, e per la valutazione degli effetti di tale variabilità (radiazione elettromagnetica e vento solare) sul sistema terra e, in particolare, in media e alta atmosfera.
attraverso il telerilevamento a microonde da stazioni a terra si studia la variabilità dell'ozono nella media e alta atmosfera in relazione alla variabilità solare, sia radioattiva che corpuscolare.
grazie anche a un'equipe di specialisti di modellistica della climatologia all'ingv si possono simulare e stimare gli effetti della variabilità solare sul nostro clima.

studi di breve e lungo termine dei parametri ionosferici possono aiutare a capire il ruolo della variabilità del sole sul sistema terrestre?
spiega antonio meloni, dirigente di ricerca dell’ingv, che "il sole, oltre a emettere radiazione elettromagnetica, emette anche particelle cariche (protoni e elettroni) che a seconda della loro energia raggiungono la terra in un intervallo di tempo che va dalle ore a un paio di giorni".

queste particelle interagiscono con il campo magnetico terrestre e formano la cosiddetta magnetosfera.
anche la magnetosfera cambia con le variazioni dei corpuscoli emessi dal sole.

"nella magnetosfera avvengono diversi fenomeni che vengono evidenziati fondamentalmente dalle tempeste magnetiche e ionosferiche, e altri fenomeni naturali di grande spettacolarità quali le aurore boreali. anche questi hanno per diversi aspetti una notevole influenza sulle attività umane".

il ruolo dell'attività solare nel controllare il clima è ancora dibattuto e nella maggioranza degli specialisti prevale l'opinione che sia contenuto e comunque significativo soltanto sulla scala delle decine di anni o secoli quando per diversi cicli solari, il numero delle macchie rimane costantemente basso.

"secondo gli indicatori solari conosciuti – continua meloni dell'ingv – il sole sta emergendo da un torpore che dura ormai da circa 5-6 anni. sta diventando progressivamente più attivo. si cominciano a contare sempre più macchie e il massimo si raggiungerà solo alla metà del 2013. nei prossimi due anni quindi assisteremo a un aumento delle tempeste magnetiche e ionosferiche ma ragionevolmente senza effetti eclatanti sulla nostra vita di ogni giorno".

un'eruzione solare dalle caratteristiche insolite nei giorni scorsi ha provocato una tempesta geomagnetica che ha disturbato i satelliti di telecomunicazione e le reti elettriche terrestri.
i suoi effetti sulla terra dovrebbero essere "relativamente deboli", secondo la nasa. ma la tempesta geomagnetica, oltre alle pertubazioni sui satelliti gps e sulle reti elettriche terrestri, potrebbe anche costringere gli aerei di linea a modificare il loro itinerario nelle regioni polari.

per quanto riguarda il clima del mondo, gli scienziati pensano che nel breve termine e fino alla fine del ciclo in corso (quindi fino al 2020) non dovrebbero esserci effetti significativi sulla temperatura.

la valutazione dell'influenza della variabilità del sole sul clima non è una questione recente. già un paio di secoli fa l'astronomo friedrich hilhelm herschel suggerì che il numero delle macchie solari (osservate per la prima volta da galileo galilei con il suo cannocchiale) forniva un indizio per conoscere il clima della terra.
infatti a un numero maggiori di macchie solari poteva corrispondere una temperatura terrestre maggiore.
altri scienziati ebbero già a quei tempi un'opinione contraria e, ancora oggi, il dibattito rimane in gran parte aperto quando si vuole provare a quantificarne gli effetti.

la scoperta dell'esistenza di un ciclo di attività delle macchie solari, diede inizio a un lungo dibattito sulla variabilità del sole e i suoi effetti sulla terra. fu possibile correlare anche il cosiddetto "minimo di maunder" (un periodo con un numero estremamente basso di macchie osservate sul sole, anni 1645-1710) con il progressivo raffreddamento, testimoniato da dati storici in tutto il mondo in quell'epoca.
oggi noi sappiamo che quella che chiamiamo costante solare (circa 1.362 watt per metro quadro di superficie, secondo le ultime misure satellitari), non è del tutto costante; durante un ciclo solare può variare di 1-2 watt, cioè circa dello 0,1%.
alcuni ricercatori ritengono che, in periodi più lunghi (qualche secolo), questa variabilità possa raggiungere valori di 0,3-0,4% in alcune regioni dello spettro luminoso, nella fascia degli ultravioletti.
a breve termine, in occasione di brillamenti solari, essa può variare anche di un fattore 100 o 1000, mentre nella regione dello spettro corrispondente ai raggi x questa variabilità può anche essere rapidissima e avere luogo anche in pochi minuti.

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14 luglio 2011 - 15:51

manovra. energia. blitz nella notte. rincarano le concessioni (tv, idroelettriche, ec). il testo.

questa notte a tarda notte al senato con un "blitz" è stato deciso un rincaro violento delle concessioni (tranne quelle autostradali).

dovrebbero essere coinvolte:
concessioni idroelettriche,
le ferrovie in concessione,
le concessioni tv e le concessioni radio,
le spiagge in concessione...

il testo del "blizt notturno":

all'articolo 23,

a) al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1.bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;

qualche dettaglio.

un aumento dell'irap dello 0,3% dal 3,9 al 4,2%  per i concessionari non autostradali e salta il tetto al 2% della deducibilità delle quote di ammortamento dei costi sostenuti per i beni gratuitamente devolvibili.
è la nuova formulazione dell'emendamento del relatore alla manovra approvata nella notte dalla commissione bilancio del senato.

per le concessioni autostrade e trafori resta confermata la riduzione della deducibilità delle somme accantonate nel cosiddetto fondo di ripristino dal 5 all'1%.

salta quindi il tetto dell'1% alla deducibilità previsto nel testo iniziale della manovra.

con un voto di fiducia, la manovra è stata approvata dal senato e ora passa alla camera.

stay tuned (ovvero oставайтесь на связи).

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12 luglio 2011 - 18:15

energia. su "elementi" il dibattito tra nucleare e rinnovabili. paolo romani e gli incentivi solari.

“se non fossimo intervenuti sul precedente sistema d’incentivi, si sarebbe creata una bolla speculativa di enorme portata, con ricadute sul sistema produttivo. il nuovo decreto fornisce al settore una prospettiva di lungo termine, un quadro di regole e un volume di risorse che consentirà una crescita graduale fino a tutto il 2016, indicato dagli esperti come il periodo nel quale potrà essere raggiunta l’equivalenza del costo dell’elettricità fotovoltaica con quella acquistata dal sistema elettrico”.
così paolo romani, ministro dello sviluppo economico, in un’intervista rilasciata all’ultimo numero della rivista elementi, periodico del gestore dei servizi energetici, visibile sul sito www.gse.it.
“abbiamo orientato gli investimenti verso le tecnologie più avanzate cercando di incentivare la filiera produttiva italiana”. ha proseguito romani. “questo approccio ha portato a una adeguata e graduale riduzione degli incentivi, in linea con il calo dei costi tecnologici in parte già registrato e atteso nei prossimi anni”.
parlando di fonti rinnovabili, paolo romani si è soffermato sulle potenzialità della geotermia, affermando che: “recenti studi attribuiscono alla geotermia un ampio potenziale non ancora sfruttato, accessibile con nuove tecniche di ricerca, esplorazione e asportazione del calore. noi ci siamo mossi in anticipo, stanziando risorse ad hoc nell’ambito del programma operativo fonti rinnovabili e risparmio energetico per fare un’analisi del potenziale del nostro territorio e per studi di fattibilità di nuovi impianti. in più, con il decreto legislativo 28 del 2011, abbiamo avviato la sperimentazione di impianti pilota a emissioni nulle. anche le applicazioni della geotermia più tradizionali, siano esse finalizzate alla produzione di energia elettrica o allo sfruttamento del calore, trovano adeguata incentivazione nell’ambito degli strumenti esistenti”.
quanto al mix energetico da utilizzare, ora che si è deciso lo stop al nucleare, romani ha precisato: “nel prossimo autunno avvieremo il percorso di analisi e di confronto per la definizione di una strategia energetica nazionale. lo scopo è individuare quale mix e quali infrastrutture possano rendere il sistema energetico nazionale più sicuro e competitivo. la nostra politica è già orientata a rafforzare la sicurezza delle forniture, la diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento, l’efficienza di trasformazione, trasporto e uso dell’energia, e punta a uno sviluppo efficiente delle energie rinnovabili”.
romani si è poi soffermato sull’attività dell'autorità per l’energia elettrica e il gas, sostenendo che da questa si aspetta “che faccia la regolazione tariffaria dei mercati e dell’accesso alle infrastrutture e che stimoli comportamenti efficienti degli operatori, in coerenza con le scelte di politica energetica che competono a parlamento e governo. e che renda comprensibile la bolletta elettrica”.
carlo rubbia e antonino zichichi, rispettivamente premio nobel per la fisica e presidente dell’associazione mondiale degli scienziati nonché fondatore del centro ettore majorana di cultura scientifica, si sono confrontati sulla situazione energetica italiana, in particolare dopo lo stop all’utilizzo del nucleare.
“in italia”, ha detto rubbia, “esistono due alternative al nucleare perfettamente accettabili: il gas naturale - con cui costruire centrali in tempi rapidi a costi relativamente modesti - e il geotermico di cui esistono notevoli risorse poco o mal utilizzate nel nostro paese. queste tecnologie sono in grado di rispondere all’aumento della domanda elettrica. nel lungo temine, se si vuole davvero percorrere la strada del nucleare, c’è spazio e tempo per innovare. nuove centrali più sicure e più efficaci, come quelle alimentate al torio, sarebbero una soluzione migliore. vorrei tuttavia ricordare che il potenziale solare e geotermico del nostro paese, se opportunamente sfruttato, potrebbe contribuire in modo considerevole ad aumentare la nostra indipendenza energetica. mi riferisco al solare a concentrazione che permette di accumulare energia rendendola disponibile anche quando il sole non brilla”.
quanto al futuro energetico, rubbia ritiene necessario “un insieme di risorse, basate su diverse tecnologie, sulle quali le rinnovabili stanno aumentando il contributo con una finestra sempre più ampia. questo insieme deve essere basato su tecnologie rispettose dell’ambiente e per ciò è fondamentale il ruolo della ricerca e dell’innovazione”.
su posizioni diverse invece zichichi, secondo il quale “non ha senso abbandonare la tecnologia nucleare: cinque miliardi e mezzo di abitanti della terra chiederanno, in un futuro non troppo lontano, la stessa quantità di energia-pro-capite che ha il miliardo di privilegiati dei paesi industrializzati. l’unica sorgente d’energia che possa soddisfare queste richieste è il nucleare, che – non dimentichiamolo – permette di avere la stessa quantità di energia distruggendo un milione di volte meno materia. se “bruciamo” un chilo di materiale fissile (uranio, plutonio, ecc.) otteniamo la stessa quantità di energia che vien fuori “bruciando” un milione di chili di materiale combustibile classico (petrolio, carbone, ecc.)”.
quanto alle fonti rinnovabili, zichichi è del parere che queste “sono un complemento prezioso per la vita di tutti i giorni. ma non è pensabile che possano riuscire ad avere un ruolo alternativo al nucleare. il nucleare ha, oggi nei reattori a fissione (uranio, plutonio, ecc.), domani nei reattori a fusione (deuterio), l’unica sorgente d’energia che permetterà ai nostri posteri di superare il problema del fabbisogno energetico”.
rubbia e zichichi concordano invece nell’affermare che un’eventuale utilizzo del nucleare non può prescindere da un controllo diretto e responsabile dello stato.
luciano maiani, presidente del cnr, sottolinea l’importanza della ricerca nell’individuare soluzioni capaci di migliorare l’utilizzo delle fonti di energia. e afferma che “il consiglio nazionale delle ricerche (cnr) è in prima linea in molti progetti, italiani e internazionali, all’insegna della diversificazione. guardando al lungo periodo, partecipiamo al consorzio per la costruzione di iter, il primo reattore a fusione deuterio-trizio, che si sta realizzando nel sud della francia, in una collaborazione che coinvolge i principali paesi industrializzati. non abbandoniamo però la ricerca per le soluzioni a breve e medio termine, che parte dall’uso dei tradizionali combustibili fossili, attraverso la progettazione e caratterizzazione di tecnologie, superfici e materiali avanzati, anche per impieghi in condizioni estreme e per l’abbattimento di inquinanti gassosi e particellari. legato a quest’attività, è anche lo studio di nuove soluzioni per la mobilità urbana e lo sviluppo di processi di produzione di combustibili sintetici da fonti rinnovabili. risparmio energetico e produzione diffusa da fonti rinnovabili sono un altro aspetto della sfida”.
vincenzo boccia, presidente della piccola industria di confindustria, afferma che “l’italia ha una forte vocazione manifatturiera e per questa ragione la programmazione delle scelte energetiche ha un consistente impatto sulla competitività del tessuto industriale, soprattutto nel settore delle pmi. e’ quindi opportuno prevedere un disegno complessivo che fornisca una strategia di lungo termine per quanto riguarda la dipendenza energetica del paese, identificando quali strade si intendano percorrere. e, al tempo stesso, definisca le scelte tecnologiche da fare in materia di sostenibilità a partire da una mappatura delle eccellenze presenti in italia, anche nel mondo delle piccole e medie imprese, dove molteplici sono i casi che possono trasformare la lotta ai gas climalteranti da vincolo in opportunità di crescita”.
nando pasquali, ad del gse, in un articolo sullo sviluppo del sistema energetico, sostiene che questo “non può che passare attraverso una rete di infrastrutture, siano esse linee ad alta tensione, gasdotti intercontinentali, rigassificatori o siti di stoccaggio, che consenta all’italia di predisporre un proprio piano di crescita, all’insegna dell’indipendenza, della flessibilità e della sostenibilità”.
gian maria fara, presidente dell’eurispes, si sofferma sulla criticità rappresentata dalla dipendenza energetica dell’italia, e sottolinea che questa è purtroppo schiacciante. “non si tratta di ridurre la dipendenza da una o più fonti”, pensa fara, “ma occorre affrontare la questione della dipendenza stessa”. quanto alle fonti rinnovabili, per fara sono importanti a tal punto che: “i paesi che non investono oggi in questo settore, saranno a breve tagliati fuori dal mercato dei produttori e relegati a un ruolo marginale e di dipendenza. uno sviluppo legato solo alla dimensione quantitativa che non produce, insieme, anche progresso e miglioramento della qualità della vita è ormai vissuto con sospetto dai cittadini, sempre più diffidenti nei confronti della concentrazione degli interessi e della ricchezza”.
secondo davide tabarelli, presidente di nomisma energia, l’italia dovrebbe poter puntare con più efficacia, oltre che sulle fonti rinnovabili, anche sull’uso termico delle stesse. “siamo, sostiene, molto in ritardo proprio negli usi termici delle fonti rinnovabili, mentre sta rapidamente crescendo, finora a caro costo, la quota di generazione elettrica. da un punto di vista economico, infatti, nella maggior parte dei casi il costo di produzione di un kwh termico è inferiore di circa un terzo di quello necessario per produrre un kwh elettrico. e’ evidente l’importanza di operare per promuovere la diffusione delle tecnologie per le rinnovabili termiche rivedendo, come ha fatto il ministro romani, un sistema d’incentivazione che non sembra rispondere a questa esigenza. sulle priorità del nostro sistema energetico, tabarelli è del parere cha “abbiamo necessità di nuove infrastrutture del gas, soprattutto rigassificatori. le motivazioni degli ultimi incrementi sul costo del gas vanno cercate nella mancanza di infrastrutture nel mercato. in italia mancano le attrezzature. se si fossero effettuati più investimenti nel mercato energetico, e nello specifico in quello del gas, oggi avremmo potuto accumulare gas metano a costi molto più bassi. il settore del gas ha bisogno d’interventi rapidi per raggiungere prezzi competitivi”.
completano il numero 23 di elementi: l’editoriale di emilio cremona, sull’importanza economica e sociale della “rivoluzione verde”, un’intervista ad andrea clavarino, presidente di assocarboni, il quale ritiene il carbone “sicuro, disponibile e sostenibile dal punto di vista ambientale: il carbone si candida come alternativa principale al nucleare, ormai in crisi”. quanto allo shale gas, clavarino pensa non sia un concorrente temibile. e per la ccs, commercializzabile solo nel 2020, dice: “ci vogliono incentivi come quelli per le rinnovabili”.
poi un’intervista a giuseppe nucci, ad di sogin, il quale si è soffermato sull’attività di decommissioning della sua società, sostenendo che: “la nuova disposizione approvata a maggio dal parlamento che ha fermato il nuovo nucleare, conferma le attività di decommissioning e di realizzazione del deposito nazionale, che sogin intende rafforzare. l’italia deve poter gestire in modo ottimale questo tipo di materiali, compresi quelli derivanti dalle attività mediche e di ricerca. il deposito è un diritto degli italiani. oggi i rifiuti della passata stagione nucleare sono mantenuti nella massima sicurezza da sogin in depositi provvisori. la realizzazione del deposito nazionale permetterà di ottimizzare le attività di decommissioning, anche in termini di tempi e costi, riducendo la necessità di immagazzinamento provvisorio sui siti e garantendo la massima sicurezza per cittadini e ambiente nella gestione di tutti i rifiuti radioattivi, anche di quelli che oggi non sono gestiti da sogin”.
un colloquio con alberto pototchnig, direttore dell’acer, sul futuro energetico europeo, un intervento di gianni silvestrini, direttore scientifico di kyoto club, sugli adempimenti necessari per il settore delle rinnovabili e sull’efficienza energetica, un’intervista a giorgio guerrini, presidente di confartigianato, sulla possibilità di estendere il ruolo dell’acquirente unico anche al settore del gas, un incontro con luigi mazzocchi, direttore del dipartimento sistemi di generazione di rse, sul mercato italiano del fotovoltaico, “il punto” di jacopo giliberto (cioè me medesimo), un faccia a faccia con luisa todini, presidente della todini, sul mondo del lavoro, una conversazione sui temi dell’uomo, della società e della cultura con massimo cacciari, filosofo.

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30 giugno 2011 - 15:00

energia. manovra. ore 19,20: salta il taglio degli incentivi. rincarano gas e luce.

questa sarebbe la norma che è stata portata al preconsiglio dei ministri e aggiunta all’articolo 33.

il consiglio dei ministri comincia alle 15

10. allo scopo di ridurre il costo finale dell’energia per i consumatori e le imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutti gli incentivi, i benefici e le altre agevolazioni comunque gravanti sulle componenti tariffarie relative alle forniture di energia elettrica e del gas naturale, previsti da norme di legge o da regolamenti, sono ridotti del 30% rispetto a quelli applicabili alla data del 31 dicembre 2010.

11. in attuazione del comma 10, con decreto del ministero dello sviluppo economico, adottato su proposta dell’autorità del gas e dell'energia elettrica entro 90 giorni, è rideterminata l’entità degli incentivi, benefici e agevolazioni.

 (chi copia, linki la fonte. grazie)

aggiornamento delle ore 17.

questa misura, voluta dal ministro roberto calderoli, consentirebbe un taglio del 3% delle tariffe elettriche.

le voci interessate sono le tariffe cip6, il conto energia per il fotovoltaico, il decomissioning delle centrali nucleari e altro.

“siamo di fronte ad un governo di pazzi. non ci sono altre parole possibili, di fronte alla proposta di calderoli di inserire nella manovra un emendamento che colpirebbe a morte le energie rinnovabili. Ma questi qua hanno un'idea di dove sta andando il mondo o no? uscito di scena il nucleare, l'italia dovrebbe raddoppiare gli sforzi per le rinnovabili: e questi, invece, pensano bene di affondarle. vanno fermati, prima che per l'italia sia troppo tardi”: questo il commento di fabrizio vigni, presidente nazionale degli ecodem.

aggiornamento delle ore 18,15.

interviene anche l'assoelettrica, l'associazione dei produttori di corrente elettrica.
ecco il loro comunicato imbufalito:

assolettrica esprime  sconcerto e preoccupazione per l'ipotesi avanzata nella bozza della manovra presentata oggi in consiglio dei ministri, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, di procedere al taglio indiscriminato del 30 per cento degli incentivi a favore delle fonti rinnovabili.
è di poche settimane fa la revisione del sistema di incentivi per il fotovoltaico:  rimettere oggi in discussione una norma frutto di una mediazione faticosamente raggiunta vuol dire togliere ogni certezza agli investitori,  colpendo un intero comparto industriale nazionale e danneggiando la credibilità del nostro paese di fronte agli investitori internazionali.
assolettrica ribadisce che un quadro regolatorio stabile nel tempo è condizione indispensabile per favorire gli investimenti necessari a dotare l'italia delle infrastrutture energetche di cui ha assoluto bisogno e si augura che ci sia un ripensamento su una decisione che comporterebbe conseguenze drammatiche per l'intero sistema energetico nazionale.

aggiornamento delle 18,40.

ecco il commento di vittorio cogliati dezza, presidente della legambiente:

che la bozza della manovra entrata in consiglio dei ministri contenga anche un taglio del 30% di alcune voci che appesantiscono le bollette elettriche a partire dal 2012, potrebbe essere anche una bella notizia. Sarebbe ora, infatti, di eliminare i costi inutili in bolletta per le spese per il decommissioning delle centrali nucleari e del cip6 per le assimilate.
certo, sarebbe invece assurdo andare a colpire il settore delle vere rinnovabili (come il fotovoltaico), visto anche lo scenario che per questo settore si è aperto dopo la recente consultazione popolare. il governo deve quindi chiarire subito quali sono gli obiettivi dei tagli.
l'ue ci impone un obiettivo del 17% dei consumi da rinnovabili da raggiungere al 2020, e solo poche settimane fa è stato approvato il quarto conto energia proprio per dare certezze agli investimenti nel fotovoltaico dopo lo stop imposto con il decreto romani. sarebbe francamente assurdo tornare ora a sconfessare le scelte appena fatte da questa stessa maggioranza contraddicendo anche la volontà espressa dai cittadini italiani che, votando contro il nucleare, hanno evidentemente scelto uno sviluppo basato sulla crescita delle rinnovabili.

aggiornamento delle ore 19,20.

l'agenzia ansa ha diramato questo dispaccio:

il comma dell'articolo 33 della manovra, che prevedeva, dal 1 gennaio 2012, il taglio del 30% degli incentivi a tutte le fonti energetiche rinnovabili - secondo quanto si apprende - sarebbe stato stralciato. a chiederne l'abolizione con particolare forza - sempre secondo le medesime fonti - sarebbe stato il ministro dello sviluppo economico paolo romani.

intanto l'autorità dell'energia ha diffuso l'aggiornamento delle tariffe di luce e gas. leggi i dettagli nell'articolo del sito web del sole 24 ore: da domani aumenti per luce (+1,9%) e gas (+4,2%). 52 euro in più a famiglia.

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15 giugno 2011 - 19:22

acqua. referendum. i vincitori veri. cattiverie, attualità, scomodità. notizie da bari.

cattiverie

carlo giovanardi, ansa

sto leggendo con un certo divertimento le testate locali che riportano come le strutture pubbliche che gestiscono l'acqua, in particolare in emilia-romagna, una regione del pd, hanno avuto un tracollo in borsa, perdendo decine di milioni di euro e si sta già parlando di aumento delle tariffe, oltre ad una sparizione degli investimenti: un dramma.

carlo stagnaro, chicago-blog

grazie ai potenti mezzi dell’istituto bruno leoni, abbiamo intercettato alcuni scambi epistolari. li pubblichiamo. forse sono veri.

caro signor sindaco,
congratulazioni per la vittoria referendaria! il suo contributo è stato fondamentale per mantenere l’acqua nelle mani di tutti. le scrivo per una piccola cortesia. come ricorderà, la mia impresa ha generosamente sostenuto la sua campagna elettorale. mio figlio (omissis) è una persona molto in gamba, ha 35 anni, e sta per laurearsi in scienze della comunicazione (gli mancano solo una dozzina di esami). purtroppo non mi sembra molto interessato a essere coinvolto nella gestione dell’azienda di famiglia, né mi pare versato in tale attività. ciò non toglie che anche lui abbia diritto a un’occupazione. potrebbe per cortesia nominarlo nel consiglio d’amministrazione della società dell’acqua potabile?

spettabile società dell’acqua potabile,
con la presente vi intimo di riallacciare la fornitura d’acqua. e’ vero che da alcuni anni non pago la bolletta, ma l’acqua è un diritto di tutti. a maggior ragione di chi, come me, dichiara un reddito di 12.000 euro all’anno. vi invito quindi a procedere sollecitamente, anche perché sabato do una festa e se gli amici trovassero la piscina vuota, farei una figuraccia.

spettabile amministratore delegato della municipalizzata dei rifiuti,
le scrivo per invitarla a pranzo in modo da concordare l’offerta per il bando che avete appena lanciato, in relazione alle opere civili della vostra discarica. come lei sa, la mia azienda non è in grado di farle un’offerta competitiva, quindi è necessario che l’appalto sia formulato in modo tale da impedire a concorrenti sleali di vincere. nella deplorevole ipotesi in cui ciò dovesse accadere, il mio amico, il sindaco, che ha ottenuto i voti di tutti i miei dipendenti, sarebbe costretto a fronteggiare uno spiacevole sciopero, e lei dovrebbe assumersi la responsabilità di aver sbattuto in mezzo alla strada un numero inaccettabile di maestranze altamente professionalizzate. sono sicuro che, dato il suo senso di responsabilità, vorrà impedire questo increscioso sviluppo. e’ chiaro che non le sto chiedendo nulla di illegale, diciamo al massimo un’interpretazione creativa delle norme: grazie al recente voto referendario, lei non è più tenuto a garantire l’economicità del servizio. sono sicuro che né lei, né io, né il sindaco desideriamo trovarci in una situazione tale da pregiudicare la serenità dei lavoratori, della collettività e delle nostre rispettive famiglie – vero?

gentile associazione dei consumatori,
sono un cittadino della città di (omissis), che come sapete era candidata a ospitare una centrale nucleare. dato l’esito del referendum, vi prego di includere il mio nome tra i partecipanti alla class action contro l’impresa elettrica (omissis) per essere risarcito del tumore che avrei potuto contrarre qualora l’impianto fosse stato realizzato.

cara amica, caro amico,
chi vi scrive è il segretario del sindacato della locale società di trasporto pubblico. sebbene la società sia chiaramente sovra-organico, grazie al recente referendum nessuno dei nostri associati dovrà essere licenziato, perché il comune non sarà obbligato a mettere a gara la gestione del servizio. anzi: il sindaco si è già impegnato a regolarizzare tutti i precari e anche la nostra battaglia per 15 minuti di pausa ogni 15 di lavoro è praticamente vinta. a questo punto, stiamo cercando qualcuno che occupi le posizioni precedentemente occupate dai precari, in quanto il lavoro va comunque svolto. vi preghiamo quindi, nel caso siate interessati, di farci pervenire il vostro curriculum e di iscrivervi il prima possibile al nostro sindacato.

caro sindaco,
sono l’amministratore delegato dell’azienda comunale dei rifiuti. come lei sa, la nostra azienda è un esempio di realtà pubblica efficiente, da tutti lodata. per dar seguito ai nostri piani di sviluppo, dobbiamo fare investimenti per i quali contavamo sull’opportunità di una quotazione in borsa, su cui lei ci aveva garantito il via libera e il consiglio comunale si era pronunciato favorevolmente. leggo oggi le sue dichiarazioni contro la privatizzazione: mi può per cortesia ragguagliare? e come devo comportarmi nei confronti dei nostri fornitori, a cui dovremo pagare delle penali se fossimo costretti a tagliare gli investimenti già pianificati, la cui fattibilità dipendeva appunto dall’apporto di capitali privati?

caro amministratore delegato,
non so di cosa stia parlando. io e la mia maggioranza siamo sempre stati contrari alla privatizzazione. la gestione dei rifiuti, come lei sa, è un servizio pubblico essenziale che non può essere tolto dalle mani pubbliche, e tanto meno può essere assoggettato alla logica dei profitti. i suoi investimenti, quindi, non riceveranno mai il mio via libera, come peraltro ho testé confermato ai rappresentanti del comitato “acqua pubblica – no al termovalorizzatore”. ne approfitto per invitarla a liberare l’ufficio perché, come sa, il mio compagno di partito (nonché, ma lo dico solo a titolo informativo senza nulla implicare, mio cugino) non è stato eletto in consiglio regionale. ho solennemente promesso, in campagna elettorale, di combattere contro la disoccupazione e non intendo venir meno alle mie promesse. lo devo agli elettori e alla mia stessa dignità. in più, tengo famiglia.

attualità

come ho anticipato un mese fa sul sole 24 ore, il consiglio regionale della puglia ha approvato in serata a maggioranza (con 37 voti a favore, quelli del centrosinistra e di mep, e 24 contrari, quelli del centrodestra e dell'udc) il disegno di legge "governo e gestione del servizio idrico integrato - costituzione dell'azienda pubblica regionale acquedotto pugliese (aqp)". prevede la trasformazione dell'aqp da società per azioni (la maggioranza è della regione puglia per l'87% circa e della basilicata per circa il 13%) a ente pubblico.
entusiasta il leader nazionale di sinistra ecologia e libertà e presidente della regione puglia, nichi vendola, che non ha dubbi: "rendere l'acquedotto pugliese di proprietà del popolo pugliese credo sia il modo migliore di rispondere alla meravigliosa domanda di cambiamento e di difesa dei beni comuni che si è espressa nei referendum".
risale al maggio del 1999, col primo governo presieduto da massimo d'alema (allora ds), il decreto legislativo che sancì la trasformazione dell'acquedotto pugliese in società per azioni: l'ente autonomo acquedotto pugliese divenne allora acquedotto pugliese spa (azionista unico il ministero del tesoro). con questo atto il più grande acquedotto d'europa (20.000 chilometri di rete in cinque regioni), si avviava a una privatizzazione che fu di fatto fermata dall'attuale ministro agli affari regionali, raffaele fitto, all'epoca nella quale era appena stato eletto presidente di centrodestra della regione puglia. ne scaturì che, di fatto, non solo aqp, benché trasformato in società per azioni, restò in mano pubblica, ma che fu anche passato dalla proprietà dello stato a quella delle regioni (per l'87,1% alla regione puglia e per il resto alla regione basilicata).
dopo il passaggio dell'acquedotto a società per azioni, infatti, d'alema stabilì, con un proprio decreto, il 3 marzo 2000, che l'acquedotto andasse venduto all'enel mediante trattativa diretta dopo una valutazione da parte di un collegio di tre advisor. quando il centrosinistra perse le regionali (19 aprile 2000), d'alema si dimise da presidente del consiglio e gli successe giuliano amato, sempre alla guida di una coalizione di centrosinistra. l'operazione aqp andò avanti. alla fine del 2000 gli advisor conclusero il proprio lavoro, stimando un prezzo intorno ai 1.300 miliardi di lire. per il centrodestra si trattava di una svendita, dato il valore di opere e impianti di aqp, che a suo giudizio si aggirava tra i 3.500 e i 4.500 miliardi di lire.
enel che, prima della valutazione degli advisor, era disposto a sborsane 3.100, cominciò a scalpitare; il 3 maggio 2001 il ministro del tesoro, vincenzo visco (ds), diede il via libera alla cessione, ma l'appena eletto presidente della regione puglia, raffaele fitto, si oppose fortemente, sostenendo che alla privatizzazione avrebbe dovuto provvedere il governo che sarebbe uscito dalle elezioni politiche che si sarebbero svolte solo 10 giorni dopo, il 13 maggio 2001.
vinse berlusconi, e tremonti, ministro dell'economia, con la finanziaria 2002 trasferì, senza oneri, la proprietà dell'acquedotto pugliese alle regioni puglia e basilicata in proporzione del numero degli abitanti di ciascuna.
il passaggio prevedeva che entro il 31 luglio 2002 l'acquedotto andasse privatizzato, ceduto cioè a privati con l'immissione sul mercato delle quote azionarie. operazione mai avvenuta.

scomodità

l'altra settimana ho pubblicato in queste pagine un documento degli acquedotti pubblici, preoccupatissimi perché uno dei due referendum sull'acqua (quello con la scheda gialla) in realtà non è contro la *privatizzazione* bensì dissesta i bilanci di tutti gli acquedotti, pubblici e privati, e soprattutto pubblici.

avevo trovato e pubblicato un documento degli analisti londinesi della fitch, una delle più autorevoli società di rating, che diceva la stessa cosa: il referendum scheda-gialla blocca tutti gli acquedotti e rischia di mandarli al dissesto.

poi ho pubblicato un interessante commento di andrea gilardoni, professore alla bocconi e uno dei massimi esperti italiani di economia degli acquedotti.

e ancora, un commento di adolfo spaziani, direttore della federutility, cioè l'associazione degli acquedotti pubblici e di tutte le aziende di servizi pubblici locali.

ho ascoltato il parere dell'economista alessandro marangoni, tra i più noti nel settore dei servizi pubblici locali, di cui oggi questa nuova analisi.

poi ho pubblicato l'elenco dei circa 150 comuni italiani messi in mora dall'unione europea perché in 13 anni non si sono dotati di depuratori. questi comuni dovranno dotarsi entro due mesi dei depuratori, dice bruxelles; la multa va da 11mila a oltre 700mila euro per ogni giorno di ritardo: chi pagherà queste multe? con le tasse, tutti noi.

ecco l'appello di economisti di servizi pubblici ed esperti del settore idrico, i quali stanno raccogliendo le firme in difesa degli acquedotti pubblici di cui accennavo qui sopra.

ecco l'intervento di alessandro petretto, che insegna economia pubblica all'università di firenze.

e poi lo schema riassuntivo di massarutto di ieri.

qui una notizia sui conti del referendum sull'acqua (a rischio investimenti per 20 miliardi negli acquedotti pubblici) con l'esempio del caso di firenze.

infine, una raccolta di video e di link referendari.

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10 giugno 2011 - 8:27

energia. eni vende il gasdotto dalla russia a cassa depositi prestiti per 483+192 milioni

eni e cassa depositi e prestiti spa (cdp) hanno sottoscritto un contratto di compravendita che prevede la cessione a cdp della partecipazione pari all’89% delle azioni esistenti, cui corrispondono il 94% dei diritti economici, detenuta in trans austria gasleitung gmbh (“tag”).
tag è la società titolare dei diritti di trasporto relativi al tratto austriaco del gasdotto che collega la russia all’italia e nel 2010 ha registrato ricavi totali pari a 270 milioni di euro.

l'operazione rientra nell’ambito degli impegni presi nei confronti della commissione europea in data 29 settembre 2010 ed è soggetta ad approvazione di bruxelles.

l'europa ha chiesto che l'eni cedesse il metanodotto perché, tramite il controllo dei flussi, si può condizionare il mercato italiano.
la cessione prevede il pagamento di un prezzo pari a 483 milioni di euro, oltre al rimborso di un finanziamento soci erogato da eni alla società pari a circa 192 milioni di euro; gli importi saranno oggetto di aggiustamento alla data del closing come da prassi di mercato.

le parti hanno inoltre concordato il riconoscimento di un prezzo addizionale in base ad alcuni meccanismi di earn-out collegati al verificarsi di determinati eventi.

alla conclusione dell’operazione, rimarrà in vigore il contratto di ship-or-pay di eni con tag.

in virtù della natura della controparte e della rilevanza economica del contratto per eni, la cessione si configura come un’operazione con parte correlata di minore rilevanza per la quale è stato richiesto il parere motivato non vincolante del comitato per il controllo interno di eni.

mediobanca – banca di credito finanziario s.p.a. e rothschild s.p.a. per eni e credit suisse per cdp hanno rilasciato fairness opinion in relazione all’operazione, sulla base delle metodologie di valutazione attualmente utilizzate per questo tipo di operazioni.

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