ieri mattina prima che i ministri si riunissero a palazzo chigi ho pubblicato il decreto ilva nella versione che stava per entrare al consiglio dei ministri.
la versione che ne è uscita è molto differente: il commissario ilva non è più affiancato dalla figura del supercommissario ambientale (si rafforza così il ruolo di piero gnudi, commissario ilva) e non c’è più l’utilizzo a fini ambientali dei fondi ilva sequestrati dalla magistratura.
sul ruolo del subcommissario per gli adempimenti ambientali, si è arrabbiato edo ronchi, subcommissario uscente. “mi è stata proposta la riconferma dal ministro galletti e ho detto che alle condizioni nuove non sono disponibile, serve un cambio di passo, altrimenti non vedrei le condizioni operative. l’ho appena detto al ministro, non è cambiata la situazione rispetto al 4 giugno”.
il testo che segue potrebbe subire ancora qualche ritocco marginale prima della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
schema di decreto-legge recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario.
il presidente della repubblica
visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della costituzione;
visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;
visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89;
visto il decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, prot. dva/dec/2012/0000547, di cui alla comunicazione pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con il quale si è provveduto al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale n. dva/dec/2011/450 del 4 agosto 2011, rilasciata alla società ilva s.p.a. per l’esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di taranto e di statte, disponendo, ai fini della più rigorosa protezione della salute e dell’ambiente, l’applicazione in anticipo della decisione di esecuzione n. 2012/135/ue della commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (bat) da impiegare per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/ue;
visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, recante approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell’articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89;
valutate le risultanze delle verifiche di carattere amministrativo sullo stabilimento dell’ilva s.p.a., che hanno evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute derivanti anche dalla mancata attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;
considerato che la continuità del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell’ambiente e della salute e di salvaguardia dei livelli occupazionali;
ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni che assicurino la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e la continuità produttiva ed occupazionale dello stabilimento dell’ilva spa in quanto stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;
vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;
sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri e del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del ministro dello sviluppo economico, sentiti il ministro della giustizia e il ministro dell’economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
art. 1
(misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario)
1. all’articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: «3-ter. per l’osservanza del piano di cui all’articolo 1, comma 5, nei termini nello stesso previsti, si intende che, trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l’ottanta per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ispra una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. rimane il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l’attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l’applicazione della decisione della commissione 2012/135/ue del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (bat) per la produzione di ferro ed acciaio.».
2. la batteria 11 di cui al punto 16.l) del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato a norma dell’articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all’entrata in esercizio della batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. il riavvio dell’impianto dovrà essere valutato dall’autorità competente sulla base di apposita richiesta di ilva s.p.a. nell’ambito della verifica sull’adempimento delle prescrizioni.
3. l’afo/5 di cui al punto 16.n) della parte ii dell’allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, adottato a norma dell’articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all’entrata in esercizio dell’afo/1 devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. il riavvio dell’impianto dovrà essere valutato dall’autorità competente sulla base di apposita richiesta di ilva s.p.a. nell’ambito della verifica sull’adempimento delle prescrizioni.
4. all’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente, l’impresa commissariata di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, può contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell’esercizio dell’impresa e alla gestione del relativo patrimonio. la funzionalità di cui al periodo precedente è attestata dal ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il ministro dello sviluppo economico economico, relativamente alle misure e alle attività di tutela ambientale e sanitaria. in caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell’esercizio dell’impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l’attestazione è di competenza del ministro dello sviluppo economico, sentito il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. l’attestazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative.».
art. 2
(entrata in vigore)
1. il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.