Art 36
1-bis. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale non può, né direttamente né indirettamente, esercitare attività di produzione e di fornitura di energia elettrica, né gestire, neppure temporaneamente, infrastrutture o impianti di produzione di energia elettrica.
1-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la concessione relativa alle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica e l’annessa convenzione sono modificate in attuazione del divieto di cui al comma 1-bis, nonché al fine di assicurare che le attività del gestore del sistema di trasmissione nazionale diverse da quelle di programmazione, manutenzione e sviluppo della rete non pregiudichino il rispetto dei principi di indipendenza, terzietà e non discriminazione.
1-quater. In attuazione di quanto programmato, ai sensi del comma 3 dell’articolo 17 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, il gestore del sistema di trasmissione nazionale può realizzare e gestire sistemi di accumulo diffusi di energia elettrica mediante batterie. I sistemi di accumulo di cui al periodo precedente possono essere realizzati e gestiti anche dai gestori del sistema di distribuzione, in attuazione dei piani di sviluppo di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo.
1-quinquies. La realizzazione e la gestione degli impianti di produzione idroelettrica da pompaggio inclusi nel Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale ai sensi del comma 3 dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono affidate mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie. Ferme restando le previsioni del comma 4 dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2011, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di approvazione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione, sono definite le modalità per lo svolgimento delle procedure di cui al presente comma, anche per quanto concerne l’individuazione del soggetto responsabile dell’organizzazione, della sorveglianza e del controllo delle procedure medesime, e le modalità per l’utilizzo dell’energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, secondo criteri che assicurino l’effettiva realizzazione degli impianti in tempi definiti, l’efficienza nei costi e l’esclusivo utilizzo di detti impianti per finalità di sicurezza della rete e ottimizzazione della produzione elettrica da fonti non programmabili.