ricevo dal deputato pd andrea sarubbi il testo del condono tombale presentato da scilipoti e approvato ieri dalla camera per la manovra.
il testo ha gli errori di battitura e le imprecisioni originali.
premesso che:
l'urgenza dettata dalla straordinarietà della situazione economica europea e mondiale, il quadro macroeconomico in cui è addirittura messa in forse la stabilità e la tenuta dell'euromoneta, giustifica il ricorso al tanto vituperato condono fiscale;
le nuove norme antievasioni che da qui a poco verranno introdotte con l'approvazione del decreto-legge n. 138 del 2011 come modificato nel corso dell'iter di approvazione, e per le quali si proporranno delle regole ancora di maggiore ed ulteriore efficacia, costituiscono una svolta epocale, e determineranno una nuova cultura fiscale;
è una riforma strutturale che deve però, attesa la eccezionalità dell'emergenza, essere anche accompagnata da una misura che consenta, nell'immediatezza, un recupero di risorse economiche;
la proposta di un condono fiscale appare, in questo caso, meno bieca ed accettabile e serve ad ottenere un gettito immediato che coadiuva l'obiettivo di fronteggiare la maggiore crisi economica del dopoguerra;
la proposta deve e non può che essere semplice, e deve essere anche accompagnata da una riforma strutturale del recupero dei crediti del fisco;
la somma da pagare a titolo di condono non può essere legata ai precedenti utili dichiarati dai contribuenti.
coloro che hanno presuntivamente evaso, sia pure parzialmente, il pagamento delle imposte, hanno, in massima percentuale, celato gli utili più che il volume d'affare: è per questo che il pagamento della somma a titolo di condono deve essere legato al fatturato o volume d'affari del contribuente;
le riforme strutturali sono, in ogni caso, una priorità; per questo si rende necessario dotare il fisco di maggiori poteri;
per il reperimento delle migliori ed immediate risorse sicure e certe, invece che influire sui risparmi dei cittadini attraverso una patrimoniale, può effettuarsi un ulteriore condono edilizio per i piccoli abusi per lo più destinati alla edilizia residenziale e difficilmente recuperabili per lo stato sotto forma di confisca;
appare opportuno, alla luce di tali considerazioni, procedere ad un condono fiscale che preveda:
la possibilità per ogni contribuente di effettuare il condono tombale per ciascuno degli anni per cui non è ancora prescritta l'azione accertatrice del fisco (gli ultimi cinque anni), condono che estinguerà il contenzioso in atto e relativo agli ultimi cinque anni (2006-2010);
che ciascun contribuente possa versare a titolo di condono di tutte le imposte per ogni anno fiscale (2006-2010):
la somma di euro 1.500,00 per ciascun anno qualora abbia un fatturato fino a euro 40.000,00;
la somma di euro 3.500,00 per ciascun anno qualora abbia un fatturato che superi euro 40.000,00 e fino a euro 100.000,00;
la somma di euro 3.500,00 per ciascun anno qualora abbia un fatturato superiore a euro 100.000,00, oltre all'1 per cento sull'ulteriore fatturato di euro 100.000,00.
il condono potrà essere pagato, quanto al 20 per cento del totale, entro il 30 novembre 2011 ed il rimanente 80 per cento in 4 rate bimestrali con scadenza il 30 gennaio 2012; il 31 marzo 2012; il 31 maggio 2012 ed il 31 luglio 2012;
che i contenziosi in corso per gli anni 2006-2010 possano essere estinti con la esibizione della prova del pagamento dell'acconto con scadenza al 30 novembre 2011;
che i contenziosi già in atto per gli anni fiscali anteriori al 2006 possano essere estinti con il pagamento di una somma pari al 20 per cento delle imposte evase ed accertate dal fisco;
che il condono non possa essere richiesto ed applicato dal condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo 416-bis e 648-bis e ter del codice penale;
allo scopo di rendere efficace il condono fiscale di cui sopra, occorre dare maggiori poteri al fisco ed in particolare prevedendo:
che il mancato pagamento delle sopradette rate ed, in ogni caso, qualunque debito non pagato, consenta al fisco di agire esecutivamente, anche con l'aiuto delle forze dell'ordine, mediante lo spossessamento di beni mobili e valori fino ad una somma stimata dallo stesso agente esecutore del fisco, immediatamente efficace e non appellabile, fino al triplo del valore del debito; la norma va applicata anche a beni mobili registrati a nome diverso del contribuente inadempiente ma in uso allo stesso contribuente, secondo quanto percepito direttamente e visivamente dall'agente del fisco;
che i beni mobili vengano messi all'asta dallo stesso fisco, salvo il pagamento del debito e le spese di procedura, oltre la maggiorazione dell'80 per cento sul debito esecutato, a partire dai 6 mesi successivi dall'avvenuto spossessamento ed entro un anno anche tramite aste private e con i mezzi più economici ed anche tramite aste bandite ogni 3 mesi negli uffici delle locali agenzie delle entrate;
che la somma ricavata dalla vendita e che residua, una volta detratti il debito esecutato, le spese di procedura e la maggiorazione dell'80 per cento sul debito esecutato, sia restituita al contribuente inadempiente, o trattenuta in acconto, sui crediti fiscali negli anni successivi, se già maturati;
che il fisco, per la riscossione del proprio credito, possa esecutare i beni immobili del contribuente inadempiente anche tramite le aste di cui sopra ed anche attraverso la vendita diretta tramite agenzie immobiliari private;
che l'immobile possa essere esecutato qualora il valore stimato, sempre a cura dell'agente delegato a tal uopo nella locale agenzia delle entrate – stima inappellabile – non superi del triplo il valore del debito. La residuata somma ricavata dalla vendita e detratto il valore del debito, la maggiorazione dell'80 per cento e le spese di procedura, sia restituita al contribuente inadempiente, o trattenuta in acconto sui crediti fiscali negli anni successivi, se maturati;
appare, altresì, opportuno procedere, allo scopo di reperire immediate e certe risorse, ad un condono edilizio per i piccoli abusi destinati all'edilizia residenziale, che preveda:
il condono edilizio per tutte le opere abusive realizzate entro il 31 dicembre 2010 in ampliamento di opere regolarmente assentite.
per ultimazione si intende l'opera completamente definita nella sua volumetria e nella sua sagoma visiva (in caso di abitazioni occorre il tetto ed i muri perimetrali completi di intonaco e pitturazione esterni) ed esternamente esteticamente completate (con intonaco e pitturazione);
che l'opera abusiva realizzata in ampliamento non debba essere superiore al 25 per cento della volumetria originaria o, in alternativa, e non deve costituire un ampliamento superiore a 400 metri cubi (circa 130 metri quadri);
che l'ampliamento si considera tale anche se questo non è costruito in aderenza alla costruzione originaria, purché sia tutto realizzato entro la distanza di metri 75 dalla costruzione originaria regolarmente assentita,
impegna il governo
a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti illustrati nelle premesse.
9/4612/39.
scilipoti.
aggiornamento. il testo definitivo è stato pubblicato sul sole 24 ore a questo indirizzo