trivelle. il tar basilicata: la regione no-triv ha torto, si perfori pure. la sentenza.

il tar basilicata ha dato ragione a una compagnia petrolifera, l’aleanna, contro una delibera della regione basilicata che non dava il via libera a una trivellazione esplorativa per verificare l’esistenza di un giacimento.

riassumo qui: il tar dice che un pozzo di ricerca non fa alcun disastro ambientale e che la regione non può porre divieti a capocchia adducendo motivi di fantasia.

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il tar ha annullato la delibera della giunta regionale 682 del 7 giugno 2013 con la quale la basilicata non ha rilasciato l’intesa sul permesso di ricerca “palazzo san gervasio”.
la sovrintendenza aveva espresso parere favorevole (a patto che la perforazione avesse alcune attenzioni) e l’ufficio compatibilità ambientale della regione aveva detto che non serviva la via (valutazione di impatto ambientale) perché non s’usano esplosivi, la zona del pozzo esplorativo è lontana da aree naturali protette, da aree a rischio idrogeologico, da fiumi, vigneti, centri abitati e aree archeologiche.

poi la regione ha detto no al progetto perché nella zona ci sono “aree di pregio storiconaturalistico e di valenza socio-economica”, ci sono altri giacimenti, parte della popolazione è contraria e cose così.

il tar dice che i beni storici sono già stati valutati dalla sovrintendenza, che “l’attività economica di produzione del vino non corre alcun rischio immediato con l’esecuzione delle ricerche petrolifere”, che le ricerche di giacimenti “senza l’impiego di esplosivi e solo con l’utilizzo di sensori (geofoni) non comportano alcun danno alle falde acquifere”, che la richiesta della compagnia petrolifera risale a tempi in cui non c’erano molti giacimenti in zona.
“il consumo di suolo, paventato dalla giunta regionale, non determina un impatto significativo”.

in sostanza, la compagnia petrolifera ha pienamente ragione (“il ricorso in esame va accolto”) e la bocciatura della regione, che ha torto, non ha più alcun valore (“va annullata l’impugnata del. g.r. n. 682 del 7.6.2013, restando assorbita ogni ulteriore censura dedotta. ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. la regione basilicata va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo”).

questo ritegono i magistrati. invece io, sul tema, preferisco non esprimermi.

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